TRIBUNALE ORDINARIO DI  PINEROLO

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Amm. Sost. N. _____________/2004

IL GIUDICE TUTELARE

Visto il decreto in data odierna con il quale è stata dichiarata aperta l’amministrazione di sostegno a favore di  XXX, nata il 30-5-1906, res. a XX, via XX X/X, domiciliata presso XXX, piazza XX.

Premesso, quanto ai contorni giuridici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che

dopo il 19 marzo 2004, a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, nessun infermo di mente incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto, atteso che la nuova formulazione dell’art. 414 c.c. prevede l’interdizione soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la sua adeguata protezione, e quindi allorché gli altri strumenti di protezione approntati dal codice civile – in primis l’amministrazione di sostegno – si rivelino inadeguati.

Grazie alla legge 6/2004, infatti, l’infermo abituale di mente, così come chiunque sia affetto da infermità o da menomazione fisica o psichica comportante l’impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c. introdotto dalla legge 6) può accedere ad una nuova forma di protezione – l’amministrazione di sostegno – che consente un mirato intervento di tutela (lato sensu), anche soltanto temporaneo, con la minore limitazione possibile della capacità di agire (art. 1  della legge 6/2004).

Che l’amministrazione di sostegno sia lo strumento di protezione da privilegiarsi rispetto all’interdizione e all’inabilitazione si evince innanzitutto dalla collocazione codicistica della nuova disciplina in apertura al titolo XII del libro I del codice civile, dedicato, come previsto dalla nuova formulazione della rubrica, alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia cioè amministrazione di sostegno (capo I), interdizione e inabilitazione (capo II): la disciplina sull’amministrazione di sostegno è andata infatti ad occupare quegli articoli del codice civile – numerati da 404 a 413 – immediatamente precedenti alle norme sull’interdizione – art. 414 e ss. – ed un tempo contenenti norme sull’affidamento e sull’affiliazione e successivamente svuotati di contenuto da una “provvidenziale” abrogazione nel 1983. La residualità dell’interdizione e dell’inabilitazione si evince anche dal testo dell’art. 413, comma 4, c.c. introdotto dalla legge 6, secondo cui “il giudice provvede alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tali ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda”.

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

A differenza dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. E’ noto, infatti, che il curatore dell’inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici). Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, introdotto dalla legge 6 non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

L’amministratore di sostegno, in un amplissimo ambito di compiti di protezione, che, come si è accennato, spaziano dalla rappresentanza sino all’assistenza nel compimento di atti giuridici, all’amministrazione del patrimonio, alla cura della persona, si vedrà conferiti quegli specifici poteri-doveri strettamente necessari al soddisfacimento delle concrete esigenze del beneficiario. Normalmente l’amministratore non assume le funzioni del procuratore o del mandatario, posto che la sua rappresentanza si esercita di regola in via esclusiva e non in via concorrente rispetto alle facoltà dell’amministrato (salvo per quanto si dirà a proposito degli atti della vita quotidiana): in linea di principio, la persona beneficiaria dell’amministrazione vedrà limitata la propria capacità legale di agire soltanto in relazione gli atti per il compimento dei quali è previsto l’intervento dell’amministratore di sostegno. In altri termini, ai poteri dell’amministratore fanno da contrappunto, in linea di principio, le limitazioni alla capacità dell’amministrato, il quale (art. 409) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Con l’amministrazione di sostegno non è quindi configurabile alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore (salvo quanto si dirà oltre sull’art. 411 comma 4) né è configurabile alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione.

Per quanto sopra illustrato può quindi affermarsi che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

L’amministrazione di sostegno può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono innanzitutto i soggetti deboli che, prima dell’entrata in vigore della legge 6/2004, non godevano di alcuna forma di protezione preventiva (una forma di protezione “successiva” all’atto dannoso era – ed è – quella, molto limitata, dell’art. 428 c.c. che prevede, a certe condizioni – gravità del pregiudizio, prova della malafede dell’altro contraente – l’annullabilità degli atti compiuti dall’incapace naturale). Possono così fruire del nuovo istituto le persone che sono pacificamente escluse dall’ambito di applicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e quindi i soggetti affetti da patologie mentali transitorie o cicliche, quelli in condizioni di mera debolezza psichica anche se non affetti da patologie mentali, i soggetti depressi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i lungodegenti, i portatori di handicap fisici, i disadattati sociali, gli anziani in situazione di disagio anche soltanto fisico ecc... Il comune denominatore per l’applicabilità della nuova disciplina è che il soggetto sia privo, in tutto o in parte, di autonomia (rubrica del titolo XII), cioè (art. 404) si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: il beneficiario, pertanto, pur essendo soggetto debole, potrebbe conservare la naturale capacità di agire, intesa come capacità di intendere e di volere: in tal caso, la limitazione della legale capacità di agire è un sacrificio imposto dalla necessità di soddisfare le esigenze di vita del beneficiario mediante il conferimento ad un diverso soggetto poteri sostitutivi (cura, rappresentanza) o confermativi (assistenza) o di amministrazione, da esercitarsi sotto il controllo (successivo, ma anche preventivo, sotto forma di autorizzazione) dell’Autorità giudiziaria. 

Si discute molto dell’applicabilità dell’amministrazione di sostegno ai soggetti affetti da abituale e grave infermità mentale, per i quali, per espressa disposizione di legge, è applicabile (anche) l’istituto dell’interdizione.

La legge 6/2004 ha senz’altro connotato in termini più rigidi il requisito della gravità dell’infermità nell’interdizione, nel senso che, per far luogo all’interdizione, la patologia mentale abituale non solo deve essere grave, ma deve dar luogo ad una totale compromissione delle facoltà cognitive e volitive del soggetto. Ciò posto, va detto che in alcuni Tribunali

-          si ritiene l’amministrazione di sostegno non applicabile allorché le facoltà mentali del soggetto siano totalmente e permanentemente compromesse per effetto di una patologia;

-          si esclude che l’amministratore di sostegno possa avere, come il tutore, compiti di cura della persona (ad eccezione della fase di urgenza delineata dall’art. 405, comma 4, c.c.).

Alcuni Giudici si sono decisamente orientati nel senso della non fungibilità dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione, pur ammettendo la residualità di quest’ultima rispetto alla prima: sicché le persone affette da morbo di Alzheimer o di Parkinson in stato avanzato, le persone in SVP (stato vegetativo permanente), quelle affette da grave ritardo mentale ecc... non potrebbero mai accedere all’amministrazione di sostegno.

In alcuni uffici giudiziari si è anche affermata l’inammissibilità del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno qualora l’aspirante beneficiario non possa muoversi ed esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.

Questa giurisprudenza, per escludere, nei casi di cui si tratta, l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno, adduce diversi argomenti che così si possono sintetizzare:

-          nell’introdurre la nuova figura dell’amministratore di sostegno la legge 6/2004 ha mantenuto – pur apportando alcune modifiche – gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione;

-          l’art. 409 comma 1 c.c., nel prevedere che il beneficiario dell’amministrazione conservi la “capacità di agire” per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, preSne anzitutto che l’amministrato sia soggetto da ritenere in grado di porre in essere e dunque valutare la portata di tali atti, con la sola eccezione dunque di quelli individuati nel decreto di nomina ex art. 405 comma 5 nn. 4 e 5 c.c., sicché l’amministrato è soggetto di norma capace la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti  determinati;

-          l’art. 409 comma 2 c.c. stabilisce che il beneficiario possa « in ogni caso » - dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto - compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria via quotidiana, previsione che non si adatta alla condizione dei soggetti incapaci;

-          l’art. 410 c.c. stabilisce a sua volta (comma 1) che l’amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti debba tener conto non solo dei bisogni ma anche delle “aspirazioni” del beneficiario, che dunque deve poterle esprimere;

-          lo stesso articolo stabilisce (comma 2) che l’amministratore debba “informare il beneficiario circa gli atti da compiere”, prevedendo “in caso di contrasto” tra amministratore e beneficiario l’art. 410 cpv. la possibilità di un ricorso al giudice tutelare, di guisa che lo svolgimento dell’amministrazione deve ritenersi frutto di una sorta di “concertazione” tra amministratore e beneficiario del sostegno inimmaginabile in caso di totale ed abituale compromissione delle facoltà mentali dell’eventuale destinatario del provvedimento;

-          l’art. 407 comma 2 c.c. impone ancora al giudice tutelare adito con ricorso ex art. 406 c.c. di “sentire” la persona cui il procedimento di riferisce e di tenere conto “dei bisogni e delle richieste” di questa così ipotizzandosi una sorta di dialogo tra il giudice e la persona, attività processuale diversa dall’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando ex art. 714 c.p.c. che comporta (o può comportare) la presa d’atto di una condizione;

-          anche le funzioni dell’amministratore di sostegno inerenti la cura della persona preSngono la ricerca del consenso del beneficiario ex art. 410 c.c. cit. la cui autodeterminazione non può essere in tale ambito limitata se non in caso di necessità ed entro margini assai ristretti da parte del giudice tutelare mediante provvedimenti urgenti ex art. 405 comma 4 c.c.

A queste argomentazioni si replica:

-          il mantenimento degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione non significa che gli stessi abbiano preSsti di applicabilità del tutto diversi da quelli dell’amministrazione di sostegno, ma significa semplicemente che gli stessi hanno effetti diversi, tant’è che l’art. 413 ipotizza che dall’amministrazione di sostegno si possa “passare” all’interdizione o all’inabilitazione quando l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario;

-          la capacità di agire che l’amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale. La nuova disciplina tende alla minor limitazione possibile della capacità di agire: trattasi, evidentemente, della capacità legale, atteso che la capacità naturale non viene limitata da un decreto;

-          la limitazione giurisdizionale della capacità (legale) di agire può avere portata più ristretta rispetto alla naturale limitazione della capacità per effetto di infermità psichica. L’art. 404 c.c. individua il beneficiario dell’amministrazione di sostegno in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: letta a contrario, la norma implica che l’amministrazione di sostegno sia applicabile anche a persone che, per effetto di una infermità, sono nell’impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi. Poiché al centro dell’istituto dell’amministrazione di sostegno vi sono i bisogni e le aspirazioni della persona (art. 407 – colloquio preliminare del Giudice – art. 410 – doveri dell’amministratore) nonché le esigenze di protezione della medesima (artt. 407, 410, 413), può affermarsi che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ove abbia perso la naturale capacità di intendere e di volere, può sempre conservare la capacità legale di agire per tutti gli atti il cui compimento, non essendo in concreto attuabile e prospettabile, non può neppure essere pregiudizievole.

-          l’art. 409 comma 2 c.c., in base al quale il beneficiario può “in ogni caso” compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria via quotidiana, non pone quale preSsto di applicabilità dell’istituto la naturale capacità del beneficiario per tale tipo di atti, atteso che, come sancito dall’art. 1 della legge, destinatarie dell’amministrazione di sostegno sono proprio le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, eventualmente anche a causa di una infermità psichica totalmente invalidante (ciò che, come si è sottolineato poc’anzi, si evince dall’art. 404). L’art. 409 comma 2 c.c., coerentemente con i principii sopra evidenziati, pone invece un limite all’intervento del giudice tutelare, limite oltre il quale non è mai consentito – nemmeno in presenza di una obbiettiva totale incapacità naturale – escludere la capacità legale di agire dell’amministrato, impedendogli a priori di compiere autonomamente atti giuridici “minimi”, quali comprare il giornale, fare la spesa, pagare la bolletta della luce ecc...: questo perché, evidentemente, il legislatore presume che tali atti non possano mai essere dannosi per il soggetto debole. Va poi osservato che, partendo dalla pragmatica considerazione che è di fatto impossibile impedire il compimento di tali atti “minimi”, la norma in questione tende ad evitare gli inconvenienti dogmatico-interpretativi (affrontati, per vero, più dalla dottrina che dalla giurisprudenza) in materia di validità degli atti di questo tipo compiuti dal minorenne (il minorenne che acquista la frutta al mercato, teoricamente, compie un atto di compravendita invalido. Per poter ritenere l’atto valido si presume, tuttavia, che il minore lo ponga in essere quale nuncius dei genitori, legalmente capaci: nel caso dell’amministrato non si potrebbe presumere che egli agisca quale nuncius di qualcun altro e pertanto, vi sarebbe il problema di ammettere quale prassi comune il compimento di ... atti invalidi!). Ancora per quanto riguarda questi atti “minimi”, la locuzione “in ogni caso” pare riferirsi all’ipotesi in cui i correlativi poteri siano conferiti all’amministratore di sostegno: ipotesi, questa, che costituisce eccezione al principio generale per cui l’amministrato vede limitata la propria capacità legale di agire per gli atti in relazione ai quali il giudice tutelare abbia previsto l’intervento dell’amministratore di sostegno. Per gli atti “minimi” si configura quindi una capacità concorrente del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;

-          quanto alle norme (407, 410) che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario, è evidente che il G.T. può ricavare tali dati dal complesso dell’istruttoria che egli è tenuto a compiere (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, degli amici, degli assistenti sociali, del medico curante e così via: il G.T. dovrà peraltro, ove materialmente possibile, assumere quale principale fonte di conoscenza le dichiarazioni dell’amministrando.

Con la previsione del principio della “minor limitazione possibile della capacità”, il legislatore del 2004 ha sicuramente inteso salvaguardare una fondamentale esigenza di libertà, che è propria dell’Uomo, sano o invalido, lucido od obnubilato, giovane o vecchio, socialmente affermato o emarginato: un’esigenza su cui – non a caso – sono imperniati i principali diritti della nostra Carta Costituzionale. Il legislatore del 2004 ha optato, in prima battuta, per la capacità (e dunque per la libertà) del soggetto debole, che pure va protetto, anche se, come riconosce lo stesso legislatore, la conservazione della capacità di agire del soggetto debole potrebbe andare a discapito della sua protezione (come si evince dal già citato art. 413, secondo cui “il giudice provvede alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tali ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda”). Ciò che comunque il Legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento è il principio secondo cui deve essere evitata l’inutile compressione della libertà e della capacità della persona, anche se effettuata in nome della sua protezione.

Come si è detto in precedenza, uno dei principii che regolano l’amministrazione di sostegno è quello per cui alla limitazione della capacità del Beneficiario corrisponde il conferimento di poteri all’Amministratore. In base a tale principio, l’impossibilità giuridica per l’Amministratore di compiere gli atti riservati, per la loro stessa natura, alla sola persona del Beneficiario (c.d. atti personalissimi: testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio ecc...) comporterebbe l’impossibilità di impedire al Beneficiario il compimento di tali atti. A questo proposito deve però considerarsi il disposto dell’art. 411, comma 4, secondo il quale “il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’Amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al Beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni”. L’art. 591 c.c. prevede che siano incapaci di testare le persone interdette per infermità di mente; l’art. 85 c.c. dispone che non possano contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente; l’art. 774 c.c. prevede che non possano donare coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni; l’art. 266 c.c. prevede che il riconoscimento di figlio naturale effettuato dall’interdetto possa essere, per ciò stesso, impugnato: tutte queste norme possono essere richiamate nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno: sicché, in via eccezionale, le limitazioni alla capacità legale di agire dell’amministrato possono non corrispondere all’attribuzione all’amministratore dei correlativi poteri-doveri.

Si è detto che la normale struttura dell’amministrazione di sostegno prevede l’attribuzione di poteri all’amministratore e la corrispondente perdita di capacità del beneficiario, che comunque conserva sempre la piena capacità, concorrente con quella dell’amministratore, per gli atti quotidiani della vita (c.d. “atti minimi”). Rispetto a questo schema, la sopra richiamata previsione dell’art. 411, comma 4, c.c. delinea un percorso atipico dell’amministrazione di sostegno in senso restrittivo (perdita di capacità del Beneficiario senza attribuzione di poteri corrispondenti all’amministratore). E’, però, ipotizzabile anche un percorso atipico di segno opposto: si potrebbe, cioè, strutturare, in concreto, l’amministrazione di sostegno come una procura controllata, con attribuzione di poteri all’amministratore senza perdita di capacità del Beneficiario (così come avviene sempre, ex lege, per gli atti “minimi”). Qualora, infatti, la persona Beneficiaria non presenti deficit psichici o intellettivi, ma sia impossibilitata a perseguire i propri interessi di natura personale o patrimoniale per effetto di una menomazione esclusivamente fisica, senza ripercussioni nell’ambito cognitivo e volitivo, non vi è ragione per comprimere la sfera della sua capacità legale di agire. In simili condizioni, si impone una lettura più articolata dell’art. 409 c.c., secondo il quale – come si è già ricordato – il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. La norma, letta a contrario, lascia aperti spazi applicativi per una rappresentanza non esclusiva del beneficiario da parte dell’amministratore: una rappresentanza, quindi, con effetti analoghi a quella negoziale, con la peculiarità costituita dal controllo dell’organo pubblico – il Giudice Tutelare – sull’attività svolta dall’amministratore. L’amministrazione di sostegno si connota, in questa ipotesi, come strumento espansivo delle facoltà del soggetto debole, realizzandosi la protezione essenzialmente nel controllo pubblico dell’attività svolta dall’amministratore: controllo soltanto ex post se nel decreto l’unico onere per l’amministratore è quello di rendere il conto; controllo anche ex ante se il Giudice Tutelare, applicando, con il meccanismo dell’art. 411, comma 4, c.c., gli effetti e le limitazioni di cui agli artt. 374 e 375 c.c., richieda per la validità degli atti dell’amministratore o dello stesso beneficiario l’autorizzazione preventiva al loro compimento.

 

Premesso, quanto alle condizioni della Persona beneficiaria,

La signora S si è rivolta autonomamente ai Servizi per rappresentare le proprie difficoltà di deambulazione e la necessità di gestire il suo patrimonio, costituito da una cascina con terreni (che la signora intendere affittare, avendo ella scelto di trasferirsi nella casa di riposo) e da risparmi di discreta entità. Al G.T. la signora S ha spiegato di volere un rappresentante, il cui operato sia controllabile anche dal Giudice. La signora S si è mostrata, nel colloquio con il G.T., eccezionalmente lucida e determinata. Non ha alcuna infermità. La sua impossibilità di gestire gli atti di amministrazione del patrimonio dipende soltanto dalla sua età avanzata.

 

Premesso che la sig.ra S mantiene la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e cioè il cui compimento in via autonoma non è espressamente escluso dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c.

NOMINA

Amministratore di sostegno della sig.ra S Maddalena, con le funzioni e i poteri qui di seguito specificati, il di lei nipote, signor XXXX, NATO A XXXX ilXX, res. XX, via XX deXX.

DISPONE

che la durata dell’Amministrazione sia a tempo indeterminato.

DISPONE

- che l’amministratore di Sostegno possa compiere autonomamente, senza necessità di previe specifiche autorizzazioni del Giudice Tutelare e salvo obbligo di rendiconto annuale, i seguenti atti, salva altresì la PIENA capacità della signora S anche in ordine a tali atti:

1)       prelievo di somme dai conti della Beneficiaria entro l’importo massimo mensile di euro =1.500,00=;

2)       riscossione della somma di euro =4.140,00= per pagare il funerale della sorella della Beneficiaria;

3)       riscossione della somma di euro =1.178,00= anticipata dal signor T per la retta di ottobre della Casa dell’Anziano;

4)       prelievo del denaro dai conti della Beneficiaria necessario al pagamento delle utenze e degli oneri fiscali dell’abitazione e degli altri immobili della medesima e al pagamento dell’IRPEF ed effettivo pagamento dei relativi importi.

5)       riscossione degli affitti dei terreni e versamento su conto della Beneficiaria;

6)       compimento degli atti di ordinaria amministrazione e manutenzione degli immobili di proprietà della signora S.

DISPONE

-che l’Amministratore di Sostegno riferisca circa l’attività svolta al Giudice Tutelare entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello della nomina e circa le condizioni di vita personali e sociali della Beneficiaria presentando altresì rendiconto corredato di documentazione comprovante le voci di entrata e di spesa indicate.

DISPONE

l’immediata efficacia del decreto ex art. 741 c.p.c.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica in sede.

MANDA

alla Cancelleria di procedere agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.

XXX, 4 novembre 2004

Il Giudice Tutelare

dott. Eleonora Montserrat Pappalettere

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