I

 

Tribunale di Roma, 19 febbraio 2005 (decreto) – Giudice Tutelare ed Estensore Serrao.

Amministrazione di sostegno (l. 9 gennaio 2004 n. 6) – Non necessità dell’assistenza di un difensore al ricorrente – Congruità della misura dell’amministrazione di sostegno a soggetto affetto da grave patologia psico fisica.

 

Si deve escludere al procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il principio dell’onere del patrocinio previsto dall’art. 82 c.p.c. sia per la natura non contenziosa del procedimento, desumibile, tra l’altro, dall’attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno, sia per la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario.

E’ pertanto ammissibile il ricorso presentato personalmente dall’assistente sociale, responsabile del Servizio Sociale che ha in cura l’interessato in quanto rientra tra i soggetti legittimati (art. 406, 3° co., c.c.).

 

La misura dell’Amministrazione di sostegno, con oggetto la rappresentanza a tempo indeterminato del beneficiario nonché l’amministrazione del suo patrimonio, è in grado di soddisfare le esigenze di tutela del beneficiario medesimo, affetto da grave patologia psico fisica tale da rendere necessario che sia assistito da persona idonea alla cura dei suoi interessi personali ed economici, tenuto conto dell’adeguata assistenza per la cura della persona di cui fruisce presso la Comunità in cui vive.

 

II

 

Tribunale di Modena, 22 febbraio 2005 (decreto) - Giudice Tutelare ed Estensore Stanzani.

 

Amministrazione di sostegno (l. 9 gennaio 2004 n. 6) – Non necessità dell’assistenza di un difensore al ricorrente ancorché non beneficiario – Natura camerale di giurisdizione volontaria e non contenziosa del procedimento.

 

Nel procedimento relativo all’amministrazione di sostegno, spetta la piena legittimazione ad agire in giudizio alla parte ricorrente, senza il patrocinio di un difensore tecnico, ancorché non sia il beneficiario del provvedimento.

La natura tipica camerale del procedimento di interdizione e di inabilitazione deve essere riconosciuta, a maggiore ragione, al procedimento per l’istituzione dell’amministratore di sostegno, che è destinato, tra l’altro, a concludersi con decreto dichiarato reclamabile dall’art. 739 c.p.c.

Mentre il procedimento di interdizione e inabilitazione ha natura contenziosa; trattandosi di processo di cognizione, sia pure speciale, costitutivo di uno status della persona, perché destinato ad incidere, ablativamente e stabilmente, sulla sua capacità, donde la necessità del patrocinio ex art. 82 c.p.c., quest’ultimo aspetto fa difetto nel modello introdotto dalla legge n. 6 del 2004 con la duplice e concatenata conseguenza della riconducibilità della fattispecie alla giurisdizione volontaria e dell’inoperatività dell’art. 82 cit. c.p.c.

E’ infatti esclusa ogni definitività alle ablazioni eventualmente e nominativamente disposte, il cui suggello giurisdizionale è costituito non da una sentenza ma da un decreto modificabile “in ogni tempo” (art. 407, ult. comma, c.c, che, in quanto tale, è insuscettibile di dar corpo al giudicato.

 

 

I

 

(omissis)

 

- con ricorso depositato il 9 dicembre 2004 l’Assistente Sociale XXXX ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXX, nato a XXXX il XXXX, deducendo che lo stesso è affetto da tetraparesi ipertonico-distonica, encefalopatia epilettogena, ritardo mentale di grado profondo da grave sindrome malformativa cerebrale che ne compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;

- l’Assistente Sociale ha, in particolare, dedotto che: XXXX, privo di familiari in quanto abbandonato al momento della nascita, vive in una struttura della Comunità XXXX in Roma ed è ricoverato presso il Centro di Riabilitazione della stessa comunità; le sue condizioni di salute non gli consentono di compiere autonomamente alcun atto della vita quotidiana;

- dall’istruttoria espletata e dai documenti prodotti è emerso quanto segue:

1) XXXX è totalmente privo di capacità d’intendere e di volere, essendo affetto da grave sindrome malformativa cerebrale, ed è affetto da patologia fisica che ne compromette la capacità di compiere autonomamente anche gli atti più elementari;

 2) la diagnosi formulata dalla dott.ssa XXXX, neuro psichiatra infantile, evidenzia che si tratta di persona che  ha necessità di farsi assistere quotidianamente nella gestione dei suoi interessi personali ed economici;

l’interessato vive presso la Comunità XXXX dal 14 luglio 1989 ed è, attualmente, inserito nel Centro di Riabilitazione della comunità;

3) la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.A. ,  per la riscossione degli emolumenti pensionistici ai quali ha diritto, per autorizzare eventuali spese straordinarie per accertamenti medici non offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il consenso informato ad analisi od interventi chirurgici, per l’autorizzazione alle uscite dal Centro;

4) la ricorrente ha indicato come Amministratore di Sostegno il sig. XXXX sul presupposto che, pur trattandosi di educatore e vice-presidente della Comunità XXXX, non fa parte dell’equipe degli operatori che seguono XXXX;

- va, in primo luogo, dichiarata l’ammissibilità del ricorso presentato personalmente dall’Assistente Sociale Xxxxx, sia perché si tratta di responsabile del Servizio Sociale che ha in cura Xxxxx, sia perché la particolare posizione di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso (con particolare riferimento, per l’appunto, ai responsabili dei Servizi Sociali, art.406, 3° co.,c.c.), la natura non contenziosa del procedimento (desumibile, tra l’altro, dall’attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno in considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale sulla quale viene ad incidere, artt.407, 4° co., e 413 c.c.), la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario, inducono ad escludere l’applicabilità al procedimento in esame del principio dell’onere del patrocinio previsto dall’art.82 c.p.c. (Cass. 3.7.1987, n.5814);

- emerge poi, da quanto indicato, che si tratta di un ragazzo affetto da patologia psico-fisica di gravità tale da rendere necessario che sia assistito da persona idonea alla cura dei suoi interessi personali ed economici;

- nel caso in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di XXXX che è già adeguatamente assistito per la cura della persona dalla Comunità in cui vive e necessita di essere rappresentato nei rapporti con la p.a. e negli atti di gestione economica;

- con riguardo alla scelta della persona da nominare, va considerato che, a norma dell’art.408, 3° co., c.c. ‘non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario’: la norma va interpretata, anche al fine di assicurare l’adeguato controllo delle modalità con le quali viene prestata assistenza alla persona del Beneficiario, nel senso che nessun operatore del servizio che ha in cura o in carico il beneficiario possa essere nominato Amministratore di sostegno, indipendentemente dal fatto che in base all’organizzazione interna del servizio il singolo operatore sia o meno impegnato nelle attività di cura di quella persona; ciò in base al chiaro senso letterale delle norme, che indica nei servizi, piuttosto che nei loro responsabili ed operatori, il soggetto della locuzione ‘direttamente impegnati nella cura ed assistenza della personà (art.406, 3° co., c.c.) e della locuzione ’che hanno in cura o in carico il beneficiario’ (art.408, 3° co., c.c.);

- in assenza di parenti che siano in grado di assumere l’incarico, si ravvisa l’opportunità che venga chiamata all’incarico di Amministratore di Sostegno una persona idonea per competenza professionale a gestire il patrimonio del beneficiario e la cura della sua persona (art.408, 4° co., c.c.);

- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, le valutazioni di cui sopra inducono a nominare l’Avv. XXXX che ha, peraltro, dato all’Ufficio la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

- in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell’interesse di XXXX ed in particolare al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovutegli a titolo di trattamento pensionistico;

P.Q.M.

 

(omissis)

 

II

 

 

(omissis)

a) Con ricorso depositato in data 13/1/05, Luigi XXXX ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno per se stesso.

b) A supporto della richiesta il ricorrente ha addotto di trovarsi sovente in uno stato confusionale che non gli consente di gestire adeguatamente i propri interessi ed ha precisato di possedere un immobile occupato abusivamente da un inquilino che non paga l’affitto, di aver prestato imprudentemente denaro a conoscenti senza farsi rilasciare ricevute, di aver problemi infine a risolvere pendenze debitorie con amministrazioni pubbliche e private ed Enel .

c) Tutto ciò è stato ribadito dal XXXX all’ udienza del 22/02/05 nel cui corso sono stati sentiti i nipoti Luigi, Stefano, Fabrizio e Virginia XXXX, moglie quest’ultima di Mario XXXX individuato dallo stesso beneficiario come auspicato suo amministratore allo scopo di provvedere in suo nome e per conto alle pratiche di sfratto dell’occupante l’immobile di proprietà sito in Comune di Canaro (RO) e di assisterlo invece nelle pratiche di recupero dei propri crediti, di pagamento di debiti, di adempimenti burocratico-amministrativi riguardanti i rapporti con Enti e infine di gestione dei suoi introiti da pensione.

Rilevato e valutato

a) L’analisi di natura e regolamento del procedimento introdotto dalla legge n. 6 del 2004 porta a ritenere la piena legittimazione ad agire in giudizio di parte ricorrente senza il patrocinio di un difensore tecnico; donde la piena ammissibilità del ricorso; ad avviso del giudicante il patrocinio non sarebbe comunque necessario ancorché il ricorrente non fosse il beneficiario e cioè in forza delle considerazioni qui di seguito esposte.

b) Secondo l’orientamento, da condividere, del giudice della legittimità, la natura del procedimento di interdizione e di inabilitazione è quella tipica camerale; tale natura deve essere riconosciuta, a maggiore ragione, al procedimento per l’istituzione dell’amministratore di sostegno che è destinato, tra l’altro, a concludersi con decreto dichiarato reclamabile dall’art. 739 c.p.c.

c) E’ noto al giudicante che la specifica natura del procedimento non rileva, peraltro, ai fini della qualificazione contenziosa o volontaria del giudizio così come gli è noto che costituisce orientamento dominante quello per cui il procedimento di interdizione e inabilitazione rientra nella prima categoria; il che appare, del resto, tecnicamente corretto per trattarsi di processo di cognizione, sia pur speciale, costitutivo di uno status della persona perché destinato ad incidere, ablativamente e stabilmente, sulla sua capacità.

d) Da queste caratteristiche del procedimento interdittivo e inabilitativo si snoda la necessità del patrocinio ex art. 82 c.p.c. secondo una regola generale applicabile a tutti i giudizi che, pur strutturati secondo il rito camerale, incidano costitutivamente, su diritti soggettivi e status personale.

e) Senonché è proprio quest’ultimo aspetto che, a ben guardare, fa difetto nel modello introdotto dalla legge n. 6 del 2004 con la duplice e concatenata conseguenza della riconducibilità della fattispecie alla giurisdizione volontaria e dell’inoperatività dell’art. 82 cit. c.p.c. secondo una conclusione agevolmente  enucleabile dalla disciplina, sia sostanziale che processuale, del nuovo istituto.

f) Rovesciando completamente presupposti e oggetto dell’interdizione e dell’inabilitazione, il legislatore del 2004 ha varato regole che, lungi dal tutelare patrimonio, traffici mercantili e terzi, sono rivolte alla protezione esclusiva della persona; un rovesciamento che si è espresso, e sono soltanto alcuni dei momenti significativi, nel fare assurgere a regola la capacità di agire, nel renderne possibili limitazioni caso per caso e, preferibilmente, parziali, nell’escludere ogni definitività alle ablazioni eventualmente e nominativamente disposte, nel porre come suggello giurisdizionale non una sentenza ma un decreto modificabile “in ogni tempo” (art. 407, ult. comma, c.c.), un provvedimento, dunque, che, in quanto tale, è insuscettibile di dar corpo al giudicato.

g) Così stando le (nuove) cose è corretto riconoscere nell’amministrazione di sostegno uno strumento non confezionato per (né destinato ad) accertare uno status e, tantomeno, ad incidere costitutivamente sullo stesso ma, più propriamente, istituzionalmente rivolto a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona tramite l’intervento del Giudice Tutelare con l’utilizzo di un provvedimento che va riconosciuto come classica espressione dell’esercizio della volontaria giurisdizione.

h) Porta conforto alla conclusione la riflessione sulle regole processuali degli “articoli 712, 713, 716, 719 e 720” in materia di interdizione e inabilitazione dichiarate applicabili, dall’art. 720 bis c.p.c. introdotto dalla legge n. 6 del 2004, ai procedimenti di amministrazione di sostegno “in quanto compatibili”; un conforto che si trae dalla constatazione dello scarso significato di un richiamo che convalida il giudizio delle radicali differenze fra le due categorie di figure e, quindi, dell’esigenza per l’interprete di evitare l’errore di una trasposizione acritica alla seconda dei pilastri su cui, nel corso di quasi due secoli, venne edificata la prima; invero:

- la forma della domanda (art. 712) è specificamente regolamentata dalla legge del 2004;

- le prescrizioni rubricate “Provvedimenti del presidente” (art. 713 c.p.c.) non danno alcun serio apporto per la valutazione del procedimento;

- poiché il novellato art. 406 c.c. regolamenta la capacità processuale del beneficiario, la specialità della norma vanifica il significato dell’art. 716 c.p.c.;

- l’art. 719 c.p.c. appare ragionevolmente sostituito dal richiamato art. 739 c.p.c. che disciplina il reclamo dei procedimenti in camera di consiglio;

i) l’art. 720 c.p.c. si occupa, infine, della revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione, di un aspetto, cioè, specificamente regolamentato, quanto all’amministratore di sostegno, dal novellato art. 413 c.c.

l) La concatenazione delle considerazioni che precedono porta quindi ad escludere che nel procedimento di amministrazione di sostegno si configuri la necessità di quella difesa tecnica la cui previsione venne del resto e non a caso espunta in sede di lavori preparatori parlamentari quando il relatore ritirò l’emendamento secondo cui “in ogni fase del procedimento l’interessato è assistito da un difensore”.

Osservato e deliberato

a) In sede di esame del beneficiario, effettuato da questo Giudice in data 22/02/05, è emerso che lo stesso, pur sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle patologie di affezione dallo stesso denunciate e descritte, in uno stato di concreta ed effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa e per i quali invoca, rispettivamente, la sostituzione e l’assistenza.

b) Vanno perciò ravvisati, nella fattispecie, allo stato e con riserva di ogni diversa e futura regolamentazione rapportata alle eventuali variazioni della situazione di disabilità oggi appurata, i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire dell’interessato, giustificano che gli si nomini un amministratore di sostegno con potere di compiere in suo nome e per conto ovvero con obbligatoria assistenza di esso gli atti di cui alla parte dispositiva.

c) In vista delle finalità che lo qualificano, l’incarico va attribuito, rebus sic stantibus, a tempo indeterminato.

Considerato e ritenuto

a) Le persone interrogate nel corso dell’assunzione delle sommarie informazioni (già si e’ detto che sempre in data 22/02/05 sono stati sentiti i nipoti del ricorrente nonché il sig. Mario XXXX, marito della nipote Virginia XXXX) hanno concordato nell’istanza che ha attivato il presente procedimento.

b) Costoro hanno assentito che la nomina dell’amministratore sia fatta nella persona del sig. Mario XXXX come del resto da specifica volontà in tal senso espressa dal beneficiario.

c) Non sono emerse esigenze di cura e protezione della persona tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’avvenuta introduzione nell’ordinamento di quello generale costituito dall’amministrazione di sostegno.

d) Mentre non si è evidenziata, per un verso, controindicazione alcuna alla designazione di Mario XXXX quale amministratore di sostegno, la designazione viene valutata, per l’altro e da parte di questo Giudice, come la più idonea, nello specifico contesto fattuale, per sopperire alle esigenze di vita ed economiche del beneficiario e per porre in essere ogni iniziativa utile per la cura della sua persona.

Per l’effetto, notiziato il Pubblico Ministero, peraltro non intervenuto all’udienza

P.Q.M.

 

(omissis)

 

 

Non necessità dell’assistenza di un difensore nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.

Applicazione del beneficio dell’amministrazione di sostegno a soggetto affetto da grave patologia psico-fisica che lo rende totalmente incapace.

 

I

 

E’ ormai noto che, sin dalle sue prime applicazioni, la recente l. n. 6 del 2004, che sotto taluni aspetti sembra non destare particolari perplessità interpretative, si è incagliata nel dilemma: è o non è necessario che il ricorrente, chiunque sia, e quindi anche lo stesso beneficiario del provvedimento, sia assistito da un difensore?

Giurisprudenza e dottrina, su questo punto, si sono divise, sostenendosi, da parte degli assertori dell’obbligo per il ricorrente di munirsi di un avvocato legalmente esercente (Tribunale Padova, 21 maggio 2004 (decr.) in Fam. e Dir., 2004, 6, 607; Tommaseo F., Amministrazione di sostegno e difesa tecnica, in Fam. e Dir. 2004, 6, 607), che questo risulterebbe da una serie di disposizioni normative che non lascerebbero dubbi al riguardo, in primo luogo l’art. 82 c.p.c., che stabilisce il principio generale per cui in ogni giudizio davanti ad un organo giurisdizionale la parte deve essere assistita da un difensore munito di procura speciale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Interpretazione sorretta da un costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ove «il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritto o di status, esso deve essere espletato con le forme adeguate all’oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente» (Cass. 30.7.96, n. 6900).

Un ulteriore argomento si rinviene nell’analogia che intercorrerebbe con la disciplina del giudizio di interdizione e inabilitazione, con la conseguenza che anche l’istituto dell’amministrazione di sostegno si concluderebbe con una limitazione della capacità di agire, sia pure in termini più lievi. Questa tesi troverebbe infine una ulteriore conferma, sotto il profilo processuale, nel novellato art. 720 bis c.p.c., per il quale, ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni per i procedimenti di interdizione e inabilitazione di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.

Una decisa risposta contraria a questi argomenti è data dai due decreti in commento, i quali entrambi hanno ritenuto non necessaria l’assistenza del difensore nel procedimento disciplinato dalla legge n. 6 del 2004.

 

II

 

 

Esaminando i due provvedimenti, resi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, ci si accorge che entrambi i due giudici tutelari, quello di Roma e quello di Modena, oltre ad addurre motivazioni di stretto carattere tecnico-giuridico, pongono in particolare rilievo la finalità della legge che ha introdotto questo nuovo istituto nel nostro sistema giuridico.

Innanzi tutto, la natura non contenziosa del procedimento, quale si desume, secondo il decreto del G.T. romano, dall’attribuzione della competenza, non già ad un organo collegiale, bensì ad un giudice monocratico quale è il giudice tutelare.

Osserva, a tale proposito, il G.T. di Modena che se la natura camerale è pacificamente riconosciuta al procedimento di inabilitazione e interdizione, non è possibile ragionevolmente negare che tale natura abbia anche il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno. Una volta assodato questo principio, rimane da decidere se la natura contenziosa del procedimento di inabilitazione e interdizione sia condivisa anche dal procedimento di cui stiamo trattando, e la risposta è stata negativa.

E’ pur vero che il legislatore, richiamando le norme processuali in tema di interdizione e inabilitazione, può indurre la convinzione che anche il procedimento relativo all’a.d.s. sia assoggettato alla medesima disciplina, vale tuttavia la pena di rilevare come l’applicazione di dette norme sia subordinata al requisito della “compatibilità”, e ciò in quanto diverso è l’oggetto ed il fine cui è diretta l’amministrazione di sostegno rispetto all’inabilitazione e ancor più nei riguardi dell’interdizione.

Anzi, come è stato acutamente osservato dal G.T. di Modena, l’aver richiamato le suddette norme “in quanto compatibili”; conferma lo «scarso significato di un richiamo che convalida il giudizio delle radicali differenze fra le due categorie di figure e, quindi, dell’esigenza per l’interprete di evitare l’errore di una trasposizione acritica alla seconda, dei pilastri su cui, nel corso di quasi due secoli, venne edificata la prima».

Il richiamo all’art. 82 c.p.c. non è quindi pertinente, anche per l’ulteriore motivo che detta norma si riferisce testualmente alla possibilità per le parti di “stare in giudizio”, e di conseguenza si dovrebbe presupporre che il procedimento per la nomina dell’a.d.s. abbia le caratteristiche di un giudizio contenzioso, mentre, oggetto di questo procedimento non è un bene della vita ed il ricorrente non chiede l’accertamento o la modifica di una situazione giuridica, ma, molto più semplicemente, la nomina di un amministratore.

In secondo luogo, il concetto trova conferma nel 3° co. dell’art. 82 c.p.c., laddove si precisa che l’obbligo per la parte di essere assistita da un procuratore legalmente esercente sussiste nei soli giudizi avanti il tribunale e la corte d’appello e non dunque in un procedimento avanti il giudice tutelare (nello stesso senso, Vullo E., Onere del patrocinio e procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, in corso di pubblicazione, il quale ritiene che «la rappresentanza tecnica è da reputare certamente necessaria nell'eventuale fase del giudizio di nomina dell'amministratore di sostegno che ha luogo davanti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c., mentre - al contrario - l'onere del patrocinio "non si pone per i meri procedimenti autorizzativi, interni all'amministrazione, che sono regolati dalle norme generali sui procedimenti camerali»)

Un’ulteriore differenza di particolare rilievo, che entrambi i provvedimenti in commento hanno evidenziato, consiste nel fatto che il procedimento di cui alla l. n. 6/2004, qualora sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda, si esaurisce con un provvedimento che è dato con decreto e non con sentenza, come avviene per il procedimento di inabilitazione o interdizione.

Ed è proprio la fase introduttiva del procedimento che presenta una prima sostanziale connotazione, in quanto, come recita il nuovo art. 405 c.c., competente ad emanare il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è il giudice tutelare, al quale pertanto va proposta la domanda e non invece al tribunale come prevede l’art. 712 c.p.c., e con ciò viene a cadere un primo argomento addotto dai sostenitori della tesi contraria, in quanto il giudice tutelare non è un organo giurisdizionale, bensì di volontaria giurisdizione.

Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è, pertanto, insuscettibile di passare in giudicato, in considerazione della mutevolezza della situazione di fatto che ne ha determinata la pronuncia, ed è soggetto a semplice reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c.

Trattasi di una differenza sostanziale, conseguente alla finalità propria del nuovo istituto che non prevede alcuna declaratoria di incapacità del soggetto interessato, ma si limita ad accertare che le condizioni di vita dello stesso legittimano la richiesta di assistenza per alcuni e determinati atti, per un certo tempo oppure a tempo indeterminato.

Questa dichiarata finalità va giustamente valorizzata per negare la natura contenziosa del procedimento che ci occupa, come ha fatto il Giudice di Modena contrapponendolo al giudizio di inabilitazione e interdizione che è costitutivo di uno status della persona in quanto incide sulla sua capacità giuridica e di agire.

La diversità di opinioni sul punto, al di là di ogni dissertazione giuridica, evidenzia, in ogni caso, una diversità di prospettive: certamente, se l’amministrazione di sostegno è vista come la sorella povera dell’inabilitazione (che a sua volta è un minus, rispetto all’interdizione), è evidente che riesce difficile discostarsi da una tesi rigorista che riconduce il procedimento in questione nell’ambito di una rigorosa forma processuale.

Si può, semmai, osservare che il legislatore non ha saputo andare fino in fondo, lasciando pressoché inalterata, pur con qualche modifica di rilievo (ad es., l’art. 414 e l’art. 427 c.c.), la precedente normativa, corredando il procedimento in questione, per un malinteso intento garantista, di sovrastrutture procedurali del tutto inutili, come il ricorso alla cassazione, quando era chiaro che, sia nella forma, sia nella sostanza, il nuovo istituto avrebbe dovuto presentarsi come di assai modesto profilo tecnico-giuridico, intendendo, con tale locuzione, una disciplina di “taglio prettamente esistenziale”. In altre parole, segnare «l’approdo a prospettive tese a mettere, cioè, in primo piano gli spazi della quotidianità,  le diverse  scansioni dell’agenda giornaliera. In particolare, il sistema dei rapporti familiari, affettivi, sociali, di  scuola e cultura; le relazioni  di svago, di vacanza, di sport, di partecipazione politica e sociale, di espressione artistica e letteraria. (…). La realtà spicciola di tutti i giorni insomma» (Cendon P. Un altro diritto per i soggetti deboli: L’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in corso di pubblicazione), senza lasciare spazio a sillogismi, interpretazioni semantiche, sottili disquisizioni giuridiche.

 

 

III

 

Degno di particolare interesse è un altro aspetto particolare, con riguardo alla fattispecie, che contraddistingue il decreto del Giudice Tutelare di Roma.

Il beneficiario del provvedimento, infatti, secondo quanto leggesi nel decreto, era «totalmente privo di capacità d’intendere e di volere, essendo affetto da grave sindrome malformativa cerebrale» ed era inoltre «affetto da patologia fisica che ne compromette la capacità di compiere autonomamente anche gli atti più elementari». A fronte dunque di un soggetto dichiaratamente incapace sia sotto l’aspetto mentale sia sotto quello fisico, il Giudice, anziché avviare la procedura di interdizione, ha ritenuto che l’amministrazione di sostegno fosse in grado di soddisfare le esigenze di tutela del soggetto, efficacemente sorretto ed assistito, per quanto concerneva l’incapacità fisica, dal Centro in cui era ricoverato.

La decisione è innovativa ma in linea con le finalità della legge, anche se la soluzione adottata è alquanto controversa in dottrina. Si è infatti sostenuto che « Il legislatore ha chiaramente  previsto con la nuova legge (e al di sotto del livello d’incapacità ) un avanzamento della linea di protezione senza intervenire che in modo marginale sugli istituti esistenti», tuttavia «l’interdizione diventa residuale nel senso che la nuova legge richiede che in tutte le situazioni nelle quali la protezione sia affrontabile con l’Amministrazione di sostegno, questa debba avere priorità applicativa ma a condizione che ne sussistano i presupposti delineati dall’attuale normativa» (Giannone D., L’amministrazione di sostegno: Legge 9.1.2004 n. 6 - Relazione prodotta per la Formazione Decentrata C.S.M.-Torino 27.3.2004).

Si è concluso, pertanto, che «ciò che la legge n. 6 \2004 di certo non esclude è che nelle situazioni in cui sia palese fin dall’inizio che la persona non abbia delle capacità residue, in tali casi debba ricorrersi da subito allo strumento dell’interdizione; peraltro, non solo non si trova nella legge un indicazione in senso contrario ma ( … ), l’applicazione di un’A.S. in tali casi sarebbe in netto contrasto con i presupposti che il legislatore ha individuato per l’istituto» (Giannone D., L’amministrazione di sostegno: Legge 9.1.2004 n. 6 - Relazione prodotta per la Formazione Decentrata C.S.M.-Torino 27.3.2004)..

La stessa previsione dell’art. 409 c.c:, secondo cui: «il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore» e «può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» presuppone una sia pur limitata capacità di agire del beneficiario, ragion per cui sarebbe «difficile argomentare che l’A.S. possa prescindere da una  capacità residua della persona che, invece,( se non leggiamo male), dovrebbe esserne una condizione necessaria»  (Giannone D., L’amministrazione di sostegno: Legge 9.1.2004 n. 6 - Relazione prodotta per la Formazione Decentrata C.S.M.-Torino 27.3.2004).

Abbiamo accennato alla diversa prospettiva con cui, dopo l’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, va esaminata l’amministrazione di sostegno rispetto alla normativa ancora in vigore che disciplina l’interdizione, e l’attenzione dell’interprete non può che cogliere il significato programmatico e innovativo dell’art. 1 della stessa legge che indica, quale finalità prioritaria, la tutela «con la minore limitazione possibile della capacità di agire» delle «persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana».

Il concetto è ripreso ed ampliato di contenuto dal nuovo art. 404 c.c., che indica come possibile beneficiario del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».

Se le parole hanno un significato, si deve pur convenire che il soggetto beneficiario può essere, non solo parzialmente, ma anche totalmente privo di autonomia e quindi, come chiarisce l’art. 404 c.c., trovarsi nell’impossibilità “anche” parziale o temporanea, di attendere ai propri interessi, il che sottintende che l’impossibilità può essere sia totale, sia permanente, e ciò per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica.

Un soggetto, quindi, come quello preso in esame dal G.T. di Roma, totalmente privo di autonomia e permanentemente impossibilitato ad attendere ai propri interessi per una infermità psico fisica, poteva, a buon diritto, ottenere, come ha ottenuto, un amministratore di sostegno.

Che l’istituto dell’interdizione, contrariamente a quanto alcuni autori ritengono, sia divenuto esso un’ipotesi residuale, lo si deduce innanzi tutto dal citato art. 1 della l. 14/2004, che prescrive al giudice di provvedere alla tutela “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”, il che significa che il giudice, nell’esaminare il soggetto beneficiario, deve attenersi ad un criterio selettivo che gli fa obbligo di scegliere la misura di sostegno in modo tale da limitare il meno possibile la capacità di agire.

In sostanza, una volta che, con il rimedio dell’amministrazione di sostegno, il giudice è in grado di assicurare una sufficiente tutela, dovrà astenersi da provvedimenti totalmente ablativi della capacità dell’individuo.

Si tratta quindi di contemperare gli interessi del soggetto debole, assicurandogli la miglior tutela con il minimo dispendio della sua personalità.

Che questa sia la precipua finalità della legge, lo si deduce altresì dalla novellazione dell’art. 414 c.c. Questa norma, nella versione precedente, non lasciava adito a scelte affermando, con una durezza che colpisce, che le persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente “devono” essere interdette.

La modifica del testo è quanto mai significativa: con la formulazione attuale, non solo è mutato il titolo della rubrica – non più persone che “devono” essere interdette, bensì persone che “possono” essere interdette – ma altresì tale possibilità sussiste “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Pertanto, se tale adeguata protezione può essere raggiunta mediante l’amministrazione di sostegno, si propenderà per questo rimedio, anche se, come prevede l’art. 418 c.c. nella sua nuova formulazione, è in corso un giudizio di interdizione odi inabilitazione ed «appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno».

 

IV

 

La questione che si pone a questo punto e quella di delimitare i confini ed i rapporti che intercorrono tra il procedimento in esame e quello di interdizione e inabilitazione.

            A mente dell’art. 414 c.c., l’abituale infermità di mente costituisce il requisito indispensabile in base al quale un soggetto può essere interdetto oppure inabilitato, se l’infermità è di minore gravità. Quindi, secondo un autore (Dalle Monache S., Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, NGCC, 2004, 29), una prima ipotesi che potrebbe dar luogo all’amministrazione di sostegno anziché all’interdizione, sarebbe quella che si verifica «quando la causa dell’inidoneità della persona a provvedere ai propri interessi consiste nella sussistenza di uno stato patologico interessante la sua sfera psichica, del quale però possa ragionevolmente prevedersi che evolva nel senso della guarigione entro un determinato arco temporale». Sarebbe quindi condizione per la pronuncia del provvedimento giudiziale ablativo della capacità di agire «il requisito dell’abitualità della malattia … nel senso che il processo morboso, oltre a non prestarsi ad una prognosi di guarigione entro tempi ragionevolmente certi», non dovrebbe nemmeno «essere caratterizzato da un andamento intermittente».

Dovrebbe invece permanere l’applicazione del provvedimento di interdizione se non con riferimento «alla consistenza e complessità del patrimonio dell’infermo» (Dalle Monache S., Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, NGCC, 2004, 37), opinione del resto condivisa dallo stesso ispiratore della legge, il quale, sul punto, ha affermato che dove siano presenti alcuni elementi ben precisi (ciascuno dei quali indispensabile ai fini della sentenza), l’istituto dell’interdizione possa essere ancora applicabile. Ossia allorquando: «il patrimonio del soggetto da proteggere non sia di fatto insignificante, anzi  corrisponda a una entità piuttosto ricca, cospicua» o nel caso in cui «gli atti patrimoniali da compiere, nel pacchetto affidato al vicario, necessitino  via via di autorizzazioni così problematiche, frequenti e sofisticate da far preferire di gran lunga (costi quello che costi) il tipo di sindacato che verrebbe svolto da un organo collegiale com’è quello del Tribunale» per concludere infine che «mai potrà farsi  luogo all’interdizione qualora una  tale misura mostri,  hic et nunc, di risultare sgradita ai congiunti di quell’interdicendo. Di apparire come un’onta, una vergogna per il gruppo intero» (Cendon P. Un altro diritto per i soggetti deboli: L’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in corso di pubblicazione).

            A questo punto, occorre chiedersi se ricorrendo l’ipotesi di un’infermità di mente di tipo abituale, si possa egualmente far ricorso all’amministrazione di sostegno, e la risposta, come già abbiamo detto, non può essere che positiva. Non può non tenersi conto, infatti , che l’incipit programmatico dell’art. 1 della legge 19.1.2004, n. 14, informa di sé l’iter interpretativo dell’intera normativa del titolo XII° del codice civile, concetto ripreso e confermato, come abbiamo già rilevato, dall’art. 414 c.c. nella sua nuova formulazione: presupposto dell’applicazione dell’uno o dell’altro procedimento, rimane pertanto assicurare un rimedio adeguato per assicurare al soggetto una adeguata protezione, ragion per cui se tale adeguata protezione viene assicurata anche dall’amministrazione di sostegno, il relativo provvedimento acquista una indubbia priorità rispetto agli altri possibili, stante l’essenziale requisito della minore limitazione possibile della capacità di agire.

            Conferma del resto l’ipotesi di una categoria residuale dei preesistenti istituti, anche la formulazione del 4° co. dell’art. 414 c.c., secondo cui, ai fini di un’eventuale promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione, non vengono in considerazione le condizioni fisiche o psichiche del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, bensì l’inidoneità della misura adottata a realizzare la sua piena tutela.

Non vi è dubbio infatti che «l’amministrazione di sostegno sia lo strumento di protezione da privilegiarsi rispetto all’interdizione e all’inabilitazione» come risulta dalla stessa «collocazione codicistica della nuova disciplina in apertura al titolo XII° del libri I° del codice civile» nonché dalla nuova formulazione della rubrica comprensiva di tutte “le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” (Montserrat Pappalettere E., L’amministrazione di sostegno come espansione delle facoltà delle persone deboli, in corso di pubblicazione).

Per concludere, non possiamo che richiamare quanto affermato dall’ispiratore della legge, per il quale, queste sono le parole chiave per una corretta interpretazione dell’amministrazione di sostegno: «Sapere – il giudice, il p.m., gli operatori sociosanitari - ascoltare quanto occorre l’interessato, mirare a conoscere  in primo luogo i suoi bisogni. E, sulla base di quella presa d’atto, confezionare  poi un assetto irripetibile di sostituzioni, di affiancamenti, di momenti curatoriali” (Cendon P. Un altro diritto per i soggetti deboli: L’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in corso di pubblicazione).

 

Giorgio Grasselli

via Santa Lucia n. 24 - Padova

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