REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

in persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva formulata all’udienza dell’11 febbraio 2005, per la parte di competenza della Curatela di Xxxxx, nata a xxxx il 4 aprile 1960

rilevato che:

-         con sentenza depositata in data 15 giugno 2001, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inabilitazione di Xxxxx, rilevando che quest’ultima soffre di un disturbo di personalità misto (istrionico-borderline), con episodi di eccitamento maniacale e sindrome delirante;

-         con istanza depositata in data 21 settembre e 30 settembre 2004 l’inabilitata Xxxxx ha dichiarato di essere attualmente priva di mezzi di sussistenza, essendo in aspettativa non retribuita dal Ministero delle Finanze da oltre un anno;

-         l’inabilitata era, sino a qualche tempo fa, convivente con la madre Xxxxx, a sua volta interdetta, ma successivamente il tutore Avv. Paolo Xxxxx ha ritenuto opportuno far ricoverare quest’ultima presso una Casa di Cura privata per proteggerla dai comportamenti della figlia, ritenendoli pregiudizievoli per l’incolumità della madre;

-         con decreto in data 25 giugno 2004 il Giudice Tutelare aveva disposto, nell’ambito della Tutela di Xxxxx, il divieto di visita alla madre da parte della figlia inabilitata;

-         all’udienza del 12 ottobre 2004 l’inabilitata ha rappresentato l’esigenza di essere riammessa ad incontrare la madre ed ha chiesto che la tutela assolvesse l’obbligo alimentare in suo favore, essendo  priva di redditi ed avendo il tutore avviato la procedura di sfratto della stessa dall’appartamento di via xxxx, in cui abita;

-         nel corso della medesima udienza, il Curatore Avv. Pierluigi Xxxxx ha evidenziato che l’inabilitata pretende di curare personalmente la madre, mettendone a repentaglio l’incolumità, e che la mancanza di liquidità della tutela è stata in parte causata dalla condotta della stessa inabilitata, che ha occupato di volta in volta gli immobili di proprietà dell’interdetta, impedendo al tutore di acquisirne il legittimo possesso al fine di concederne almeno uno in locazione;

-         in data 18 ottobre 2004 il tutore di Xxxxx ha segnalato al Giudice Tutelare la necessità di mantenere il ricovero dell’interdetta presso una struttura privata o pubblica, oltre che per le terapie delle quali necessita, ‘per sfuggire agli interventi della figlia inabilitata’;

-         con decreto in data 11 novembre 2004, il Giudice Tutelare ha disposto l’erogazione di un assegno alimentare a carico della Tutela ed a favore di Xxxxx, ha autorizzato l’inabilitata a visitare la madre in giorni ed orari prestabiliti, ed ha sospeso l’esecuzione dello sfratto dell’inabilitata dall’appartamento di via xxxx;

-         in data 10 gennaio 2005 è pervenuta all’Ufficio segnalazione del tutore di Xxxxx, dalla quale si evince che Xxxxx non si è attenuta alle direttive del Giudice Tutelare relative all’esercizio del diritto di visita alla madre ed ha posto in essere comportamenti che hanno nuovamente messo a rischio l’incolumità dell’interdetta;

-         in data 4 febbraio 2005 è pervenuta all’Ufficio nuova segnalazione del tutore di Xxxxx, dalla quale risulta che il 3 febbraio u.s. nell’appartamento di via xxxx, occupato dall’inabilitata, si è sviluppato un incendio, causato probabilmente dalle fiamme sprigionatesi da una fonte luminosa coperta da indumenti ovvero da un corto circuito del vetusto impianto elettrico;

-         disposta la convocazione del tutore di Xxxxx, del curatore di Xxxxx e di quest’ultima, all’udienza dell’11 febbraio 2005 Xxxxx non si è presentata, nonostante ne fosse stato disposto l’accompagnamento coattivo;

considerato che:

-         emerge da quanto sopra che i presupposti applicativi della misura dell’inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale per prodigalità, sono attualmente venuti meno in considerazione dell’assenza di sostanze economiche delle quali l’inabilitata possa disporre;

-         la misura applicata non appare, per altro verso, idonea a consentire l’adeguata cura degli interessi di Xxxxx, visti i limitati poteri riconosciuti al curatore dell’inabilitato, in relazione ai disturbi comportamentali ultimamente rilevati;

-         il Giudice Tutelare è tenuto ad informare il Pubblico Ministero delle circostanze sopravvenute che suggeriscano la revoca dell’inabilitazione;

-         l’art.406 c.c., in combinato disposto con l’art.417 c.c., consente, d’altro canto, al curatore dell’inabilitato di promuovere, congiuntamente all’istanza di revoca dell’inabilitazione, ricorso per l’istituzione dell’Amministrazione di sostegno, che consentirebbe di tutelare con le misure più adeguate colei che risulta, allo stato, parzialmente impossibilitata a provvedere alla cura della propria persona;

P.Q.M.

visti gli artt.429 e 406 c.c.;

1.      informa il Pubblico Ministero del sopravvenuto venir meno della causa dell’inabilitazione di Xxxxx, nata a xxxx il 4 aprile 1960;

2.      invita il curatore Avv. Pierluigi Xxxxx a proporre ricorso per l’istituzione dell’Amministrazione di Sostegno in favore dell’inabilitata.

Si comunichi al Pubblico Ministero, al Curatore ed all’interessata.

Roma, 15 febbraio 2005

 

                                                                  Il Giudice tutelare

                                                                       (Eugenia Serrao)

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