REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 10 febbraio 2005 , nella causa iscritta al n.000 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno,

rilevato che:

- con ricorso depositato il 10 dicembre 2004   XXXXX GIOVANNI, XXXXX PAOLO E XXXXX VALERIA , in qualità di coniuge e figli hanno chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXXX ASSUNTA , nat a a xxxx il 15 agosto 1920 , deducendo che la moglie e madre è affetta da morbo di Alzheimer   che ne compromett e la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;

- i ricorrenti hanno, in particolare, dedotto che: Xxxxx Assunta vive in un appartamento del quale è cointestataria del diritto di usufrutto con il coniuge, che provvede ad assisterla; è titolare di pensione d'invalidità e d'indennità di accompagnamento per E.740,00 circa mensili; è cointestataria unitamente al coniuge di un c/c bancario presso la BNL sul quale è depositata la somma di E.20.000,00 circa, appartenente per il 50% a ciascuno dei coniugi; è comproprietaria di un bene immobile sito in xxxxxx; è necessario compiere l'accettazione dell'eredità pervenuta all'interessata in seguito all'apertura della successione della sorella xxxxxxx Linda;

- dall’istruttoria espletata e dall’esame diretto di Xxxxx Assunta è emerso quanto segue:

1)      Xxxxx Assunta  appare disorientata nel tempo e nello spazio, non è in grado d’intendere il significato di quanto le si dice; ha, nel complesso, una limitatissima capacità d’intendere e di volere;

2)      l’interessat a viene  assistita dal coniuge convivente , che provved e al suo mantenimento ed alla cura dei suoi interessi;

3)      la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.A. ,  per la riscossione degli emolumenti pensionistici e, in generale, per l’amministrazione del patrimonio dell’interessat a , oltre che per accettare l’eredità pervenutale in seguito ad apertura della successione di xxxxxx Linda;

4)      sentiti i parenti e gli affini, vi è accordo per la nomina di Xxxxx Giovanni , nat o a xxxx il 16 febbraio 1921 quale Amministratore di Sostegno ;

- emerge, da quanto indicato, che si tratta di una persona anziana affett a da patologia psico-fisica tale da determinare l’attuale impossibilità di provvedere ai propri interessi;

- la ricorrenza di tali condizioni consente, a norma dell’art. 404 c.c., di applicare la misura dell’Amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, tanto più che la norma si inscrive in un sistema la cui finalità (l.6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mentre la diversa misura dell’interdizione risulta più idonea quando il caso concreto sia tale che gli interessi dell’incapace non possano essere adeguatamente tutelati con la misura di cui si tratta (la nuova formulazione dell’art.414 c.c., delimita il confine dell’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione stabilendo che ‘il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione’, e non attribuisce rilievo scriminante al grado dell’incapacità accertata);

- nel caso in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di Xxxxx Assunta, sia perché le attività di gestione del patrimonio si presentano poco complesse, sia perché l'interessata gode dell'assistenza dei familiari, i quali hanno manifestato accordo nella scelta di tale misura ;

- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, i familiari sentiti concordano nella nomina di Xxxxx Giovanni , coniuge di Xxxxx Assunta , che risulta in grado di provvedere alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell’interessat a ed ha, peraltro, dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

- in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell’interesse di Xxxxx Assunta , al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovute le a titolo di trattamento pensionistico, all’accettazione dell’eredità di xxxxx Linda;

- con specifico riguardo alla richiesta dei ricorrenti di conferimento all’Amministratore di sostegno della rappresentanza della Beneficiaria per l’accettazione dell’eredità, va rilevato che l’accertata e documentata incapacità naturale di Xxxxx Assunta impone di tener conto dell’esigenza di proteggere il patrimonio dell’erede incapace, trattandosi di interesse tutelato dalle norme imperative che vietano di accettare puramente e semplicemente le eredità devolute a minori, interdetti, emancipati ed inabilitati (artt.471 e 472 c.c.) e subordinano l’accettazione con beneficio d’inventario ad autorizzazione giudiziale (artt.321,374,394 c.c.); in applicazione dell’art.411, 4° co., c.c.,  va dunque disposto che venga estesa all’interessata l’applicazione delle norme sopra indicate;

P.Q.M.

visto l’art. 405 c.c.,

1.        nomina in favore di XXXXX ASSUNTA , nat a a xxxxx il 15 agosto 1920 , l’Amministratore di Sostegno nella persona del  coniuge   XXXXX GIOVANNI , nat o a xxxxxxx il 16 febbraio 1921 , con le funzioni ed i poteri qui di seguito specificati;

2.        dispone che la durata dell’incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza della Beneficiaria nonché l’amministrazione del patrimonio della medesima;

3.        autorizza l’Amministratore di sostegno a compiere in nome e per conto di Xxxxx Assunta , senza necessità di ulteriore autorizzazione del Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale, tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione;

4.        autorizza l’Amministratore di sostegno a riscuotere nell’interesse della Beneficiari a gli emolumenti a lei dovuti a titolo pensionistico ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a Xxxxx Assunta con annotazione del nome dell’Amministratore quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le entrate dell’amministrazione (pensioni, indennità, ecc.) e la somma di E.10.000,00 attualmente depositata su c/c bancario BNL cointestato a  Xxxxx Giovanni e Xxxxx Assunta;

5.        autorizza l’Amministratore di sostegno ad impiegare la somma mensile di E.740,00,00 per il mantenimento del la Beneficiari a ;

6.        autorizza l’Amministratore di sostegno ad accettare, in nome e per conto di Xxxxx Assunta, con beneficio d’inventario, l’eredità pervenutale da xxxx Linda, deceduta in xxxxx il xxxx ed a sottoscrivere in nome e per conto della Beneficiaria gli atti finalizzati alla riscossione di crediti sorti in seguito al decesso di xxxxx Linda;

7.        dispone che ogni atto di straordinaria amministrazione debba essere previamente autorizzato dal giudice tutelare;

8.        dispone che l’Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni della Beneficiari a ed informi la Beneficiari a degli atti da compiere, ove ciò sia possibile;

9.        dispone che l’Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali della Beneficiari a , della consistenza patrimoniale e reddituale della medesim a , rendendo il conto dell’attività svolta mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato. Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l’Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori esigenze da gestire nell’interesse della Beneficiari a ;

10.    fissa per il giuramento dell’Amministratore di sostegno l’udienza del xxxxxxxxx;

11.    dispone l’efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell’art.741 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario, all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede.

Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.

Roma, lì 12 febbraio 2005

                                                                                  Il Giudice tutelare

                                                                                          (Eugenia Serrao)

 

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