TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

 

Il Giudice Tutelare

Visto il proprio provvedimento, in data 20.1.2005, ai sensi dell’art. 405 c.c., con il quale questo giudice, contestualmente alla fissazione di udienza in relazione all’istanza di amministrazione di sostegno proposta dal Responsabile del Distretto Sociale VIII Medio Levante a favore di XXXX, ha autorizzato l’Avv. Michela Bignone a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della legge n. 6/2004, ad accertare la disponibilità della beneficiaria della procedura ad essere assistita da esso legale, e in caso positivo a porre in essere una serie di accertamenti preliminari in ordine alle condizioni personali e patrimoniali della beneficiaria;

Rilevato che, con relazione in data 1.3.2005, l’Avv. Bignone ha fornito una prima dettagliata risposta al mandato che le era stato conferito, evidenziando, innanzi tutto, il fatto che la signora XXXXaveva manifestato per iscritto la sua disponibilità ad essere seguita da esso legale, e sottolineando come la predetta, di regola lucida e apparentemente in grado di comprendere il senso delle funzioni di sostegno, accusi comunque “momenti di confusione” durante i quali “manifesta amnesia”;

Rilevato, inoltre, che nella relazione in questione veniva data notizia dell’impossibilità per l’anziana di fare rientro presso la sua abitazione, e del desiderio della signora MARTINI di essere ricoverata in una struttura di assistenza (decisione condivisa dal personale sanitario);

Rilevato che l’Avv. Bignone  ha pure notiziato quest’Ufficio in ordine alla necessità di provvedere allo sgombero dell’appartamento condotto in locazione della beneficiaria (la quale si era dichiarata favorevole a tale soluzione), alla disdetta del contratto di affitto, e al ripianamento della situazione debitoria venutasi a creare in questi ultimi mesi, chiedendo altresì di essere autorizzata alla vendita dei beni mobili presenti nel menzionato immobile (dando atto del consenso espresso dalla signora XXXX sul punto), e all’espletamento di ulteriore attività nell’interesse della predetta (con espressa richiesta di essere autorizzata ad operare sul conto corrente contestato all’amministrata);

P.Q.M.

Visto l’art. 405 c.c.,

CONFERMA la nomina dell’Avv. Michela Bignone ad amministratrice di sostegno provvisoria di XXXX;

 

a conferma ed integrazione del provvedimento in data 20.1.2005, AUTORIZZA l’Avv. Bignone: 1) a ripianare la posizione debitoria della beneficiaria concordando, per quanto possibile, con gli enti e con i soggetti creditori la rateizzazione dei debiti fin qui maturati; 2) a disdettare il contratto di locazione ancora in corso, recuperando, ove consentito dalle pattuizioni contrattuali, eventuali caparre, e/o conseguendo eventuali buoni uscite; 3) a vendere alle condizioni più convenienti per l’amministrata i beni mobili presenti all’interno dell’appartamento; 4) a corrispondere quanto settimanalmente e/o mensilmente dovuto dalla XXXX a titolo di retta mensile all’Istituto Don Orione, nonché al pagamento delle spese collegate alla permanenza in Istituto (lavaggio biancheria, acquisto abbigliamento, ecc.), e al pagamento di eventuali utenze residue relative all’appartamento di cui si è detto; 5) ad aprire un nuovo conto corrente intestato in via esclusiva alla signora XXXX, con delega all’amministratore di sostegno, il quale potrà liberamente operare sullo stesso, previa (se possibile alla luce delle pattuizioni del contratto di conto corrente) eliminazione della cointestazione riguardante la beneficiaria in relazione al conto corrente a suo tempo aperto dalla predetta e dalla di lei sorella, signora XXXX(C/CXXXXX); X) a prelevare dal suddetto conto corrente la metà della somma ivi depositata, previ - ove possibile - contatti con la contestataria, o con i di lei rappresentanti, al fine di definire la procedura volta ad eliminare la cointestazione del conto in capo alla signora XXXX, e a meglio definire i diritti delle due correntiste sulle somme ivi depositate;

 

DISPONE che le somme ricavate dall’espletamento delle attività sopra autorizzate confluiscano sul nuovo conto corrente intestato alla signora XXXX o siano direttamente utilizzate per ripianare i debiti maturati in capo alla predetta beneficiaria .

Efficacia immediata

Genova, 3 marzo 2005.

                                                                  IL GIUDICE TUTELARE

                                                                          Dr. F. Mazza Galanti

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