L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO COME ESPANSIONE DELLE FACOLTÀ DELLE PERSONE DEBOLI

 

PREMESSA: CAPACITÀ GIURIDICA, CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE, CAPACITA’ NATURALE

La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolari di diritti: spetta a tutte le persone, indistintamente, in quanto tali, e quindi sorge al momento della nascita e viene meno soltanto con la morte.

La capacità (legale) di agire è invece l’astratta attitudine ad esercitare i diritti e a disporne ponendo in essere atti giuridici: compete, in linea generale, a tutte le persone maggiori di 18 anni (con eccezioni stabilite dal legislatore per il compimento di determinati atti, per i quali può essere prevista un’età diversa).

La capacità o incapacità legale di agire è concetto diverso da quello di capacità o incapacità naturale di agire (che coincide con la capacità di intendere e di volere, cioè con il normale funzionamento della sfera cognitiva e volitiva): un bambino di pochi mesi è non solo legalmente incapace, ma anche naturalmente incapace a compiere atti giuridici. Un ragazzo di diciassette anni, per contro, è legalmente incapace ma, molto probabilmente, naturalmente capace. Oppure: un cinquantenne sotto gli effetti dell’alcol a seguito di una movimentata festa di capodanno è legalmente capace, ma naturalmente incapace.

Il maggiorenne, se viene interdetto, perde la capacità legale di agire e viene quindi a trovarsi in una condizione assimilabile, sotto questo aspetto, a quella del minorenne, con la differenza, evidentemente, che la perdita della capacità legale di agire, per l’interdetto, non è connessa alla fisiologica esigenza di maturazione psichica del soggetto, ma alla condizione patologica di abituale incapacità di intendere o di volere (cioè alla abituale incapacità naturale).

La differenza tra i due concetti di capacità giuridica (diritto in potenza) e di capacità legale di agire (diritto in svolgimento) è molto evidente nei rapporti patrimoniali. Per esempio, un minorenne o un interdetto possono essere proprietari di case ("intestatari" di case) ma non possono venderle o altrimenti disporne se non attraverso l'intervento, rispettivamente, dei genitori o del tutore. La stessa differenza esiste concettualmente anche per i diritti della persona (cioè per le varie libertà: libertà di manifestazione del pensiero, di spostamento, di scelta della residenza, libertà sessuale ecc...), nei quali, tuttavia, i piani della capacità giuridica e della capacità di agire tendono, dal punto di vista naturalistico, a sovrapporsi: affermare che un minore non ha la capacità di esprimere il voto politico equivale a dire che a tale soggetto è preclusa l’unica facoltà connessa al diritto di voto, cioè il suo concreto esercizio, anche se ciò non significa, sul piano strettamente teorico, negargli la capacità giuridica rispetto al diritto di voto. Peraltro, quanto al diritto di voto, gli artt. 2, n. 1, e 3, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall’art. 14, l. 8 marzo 1975, n. 39 escludevano dall’elettorato attivo gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente ed i ricoverati in istituti psichiatrici, ma tali  disposizioni sono state espressamente abrogate dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma (in relazione, tra l’altro, all’art. 48, ultimo comma Cost., secondo cui “il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”), ha ritenuto la questione inammissibile perché irrilevante nel caso concreto oggetto della cognizione del giudice a quo. Ad oggi, pertanto, l’elettorato attivo è attribuito dal citato art. 11 agli  interdetti per totale infermità di mente.

 
NOTAZIONE PRELIMINARE

La legge sull’amministrazione di sostegno dà luogo a tanti e tali problemi interpretativi e applicativi che non è possibile parlarne senza richiamarsi, oltre che a principii giuridici, anche a concetti filosofici. La relazione che segue non ha evidentemente la pretesa di offrire soluzioni inconfutabili a quei problemi: è piuttosto il risultato di personali opinioni ed elaborazioni che – spero – possano offrire uno spunto di dibattito a giuristi, rappresentanti delle istituzioni, membri delle associazioni di volontariato e, in genere, a tutte le persone di buona volontà che abbiano il desiderio di utilizzare la legge 6/2004 come effettivo strumento di progresso sociale.

 

IL SENSO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CURA, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA SENZA INUTILI MORTIFICAZIONI

Dopo il 19 marzo 2004, a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, nessun infermo di mente incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto, atteso che la nuova formulazione dell’art. 414 c.c. prevede l’interdizione soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la sua adeguata protezione, e quindi allorché gli altri strumenti di protezione approntati dal codice civile – in primis l’amministrazione di sostegno – si rivelino inadeguati.

Grazie alla legge 6/2004, infatti, l’infermo abituale di mente, così come chiunque sia affetto da infermità o da menomazione fisica o psichica comportante l’impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c. introdotto dalla legge 6) può accedere ad una nuova forma di protezione – l’amministrazione di sostegno – che consente un mirato intervento di tutela (lato sensu), anche soltanto temporaneo, con la minore limitazione possibile della capacità di agire (art. 1  della legge 6/2004).

Che l’amministrazione di sostegno sia lo strumento di protezione da privilegiarsi rispetto all’interdizione e all’inabilitazione si evince innanzitutto dalla collocazione codicistica della nuova disciplina in apertura al titolo XII del libro I del codice civile, dedicato, come previsto dalla nuova formulazione della rubrica, alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia cioè amministrazione di sostegno (capo I), interdizione e inabilitazione (capo II): la disciplina sull’amministrazione di sostegno è andata infatti ad occupare quegli articoli del codice civile – numerati da 404 a 413 – immediatamente precedenti alle norme sull’interdizione – art. 414 e ss. – ed un tempo contenenti norme sull’affidamento e sull’affiliazione e successivamente svuotati di contenuto da una “provvidenziale” abrogazione nel 1983. La residualità dell’interdizione e dell’inabilitazione si evince anche dal testo dell’art. 413, comma 4, c.c. introdotto dalla legge 6, secondo cui “il giudice provvede alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tali ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda”.

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

A differenza dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. E’ noto, infatti, che il curatore dell’inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici). Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, introdotto dalla legge 6 non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

L’amministratore di sostegno, in un amplissimo ambito di compiti di protezione, che, come si è accennato, spaziano dalla rappresentanza sino all’assistenza nel compimento di atti giuridici, all’amministrazione del patrimonio, alla cura della persona, si vedrà conferiti quegli specifici poteri-doveri strettamente necessari al soddisfacimento delle concrete esigenze del beneficiario. L’amministratore, comunque, non è un procuratore o un mandatario, posto che la sua rappresentanza si esercita in via esclusiva e non in via concorrente rispetto alle facoltà dell’amministrato (salvo per quanto si dirà a proposito degli atti della vita quotidiana): in linea di principio, la persona beneficiaria dell’amministrazione vedrà limitata la propria capacità legale di agire soltanto in relazione gli atti per il compimento dei quali è previsto l’intervento dell’amministratore di sostegno (art. 409). 

Con l’amministrazione di sostegno non è quindi configurabile alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore (salvo quanto si dirà oltre sull’art. 411 comma 4) né è configurabile alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione. L’interdetto, invece, sarà sì curato, amministrato, rappresentato dal tutore, ma ad un prezzo altissimo: egli, infatti, non potrà, neanche a mezzo del tutore, compiere gli atti che la dottrina qualifica come “personalissimi”, quali il testamento, la donazione, il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale, l’adozione, gli atti di esercizio della potestà genitoriale, la donazione di organi, l’esperimento dell’azione giudiziale di rettifica dell’attribuzione di sesso (l. 164/1982) ecc...; l’interdetto, per il solo fatto di avere acquisito tale status, potrà vedere il proprio coniuge chiedere la separazione giudiziale dei beni (art. 193 c.c.) o la propria banca recedere dal contratto di conto corrente (art. 1833 c.c.), oppure, ancora, vedrà sciolto automaticamente, a meno che non sia prestata “idonea garanzia” (art. 1626 c.c.), il proprio contratto di affitto di cosa produttiva (magari l’azienda agricola, comprendente il rustico in cui il soggetto vive da quarant’anni). Tutte limitazioni, queste, che spesso, tenuto conto della situazione concreta, mortificano senza giovare e si spiegano soltanto con la standardizzazione del trattamento giuridico degli interdetti. Per vero, la legge 6/2004 ha in parte temperato questo rigore di conseguenze stabilendo, all’art. 427 c.c. (introdotto dall’art. 9 della legge), che “nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore ”: se si ritiene che il testamento e la donazione siano “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione” (peraltro, tale qualificazione non è riferibile al matrimonio), la persona sottoposta a tutela vedrà, per questa via, riappropriarsi delle correlative capacità.

Per quanto sopra illustrato può quindi affermarsi che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

L’amministrazione di sostegno può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Va detto che questa impostazione è autorevolmente contrastata da alcuni Tribunali (tra cui quello di Torino), che, come si vedrà tra poco,

-         ritengono l’amministrazione di sostegno non applicabile allorché le facoltà mentali del soggetto siano totalmente e permanentemente compromesse per effetto di una patologia;

-         escludono che l’amministratore di sostegno possa avere, come il tutore, compiti di cura della persona (ad eccezione della fase di urgenza delineata dall’art. 405, comma 4, c.c.).

 

L’AMMINISTRATORE

L’art. 408, comma 1, dispone che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”. La preesistente designazione da parte del beneficiario di un amministratore di sostegno richiama l’istituto del c.d. living will, cioè delle direttive anticipate che il soggetto detta per il caso della propria sopravvenuta incapacità (art. 9 Convenzione di Oviedo, sotto il titolo “desideri espressi in precedenza”): si tratta di un istituto ancora pressoché sconosciuto in Italia, ma molto diffuso in altri Paesi, anche extraeuropei (p.es. il Canada). Va da sé che, se il beneficiario è in grado di intendere e di volere, il Giudice Tutelare dovrà tenere conto della designazione dell’amministratore effettuata dall’amministrando nel corso del procedimento di nomina. 

L’ultimo comma dell’art. 408 prevede che possa essere nominato amministratore anche un terzo, purché persona idonea (ed, ovviamente, disponibile, vista la gratuità dell’incarico), e fin anche il legale rappresentante di un ente morale, il quale ha la facoltà di delegare ad atri l’incarico con atto depositato presso l’ufficio del G.T. Poiché l’art. 411 non richiama la norma sul deferimento della tutela, l’incarico all’Ente pare debba farsi con le stesse forme della nomina, con la conseguenza che anche il legale rappresentante dell’Ente o il suo delegato dovranno prestare il giuramento avanti al G.T.

Per l’art. 408, comma 3, “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”: norma che, a torto o a ragione, comporta l’esclusione a priori dal novero dei possibili amministratori di sostegno proprio quei soggetti che, vivendo a contatto con la persona debole ed avendo un’adeguata preparazione professionale, meglio conoscono e possono soddisfare le sue esigenze.

All’amministratore è conferito un incarico definito sia in termini individuativi dell’oggetto generale (cura, rappresentanza o assistenza nel compimento di atti giuridici, amministrazione dei beni) sia in termini descrittivi degli atti giuridici specifici (art. 405 comma 5 n. 3): il G.T., infatti, deve indicare, oltre all’oggetto dell’incarico, anche gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario o in assistenza al beneficiario (intendendosi per atti o le categorie di atti – es. compravendite immobiliari – o, meglio ancora, nell’ottica della minore limitazione possibile della capacità della persona, i singoli atti – es. la vendita della tal casa di proprietà dell’amministrato, l’accettazione con beneficio d’inventario della tale eredità).

Come si è detto, ai poteri dell’amministratore fanno da contrappunto, in linea di principio, le limitazioni alla capacità dell’amministrato, il quale (art. 409) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Tutto il lavoro dell’amministratore è imperniato sulla costante attenzione che egli deve prestare ai bisogni e alle aspirazioni del beneficiario (art. 410) non solo per assecondare il più possibile tali esigenze, ma anche per riferire al giudice periodicamente (art. 405 comma 5 n. 6) ovvero su richiesta di questo (art. 44 disp. att. c.c.).

 
IL BENEFICIARIO AMMINISTRATO

Beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono innanzitutto i soggetti deboli che, prima dell’entrata in vigore della legge 6/2004, non godevano di alcuna forma di protezione preventiva (una forma di protezione “successiva” all’atto dannoso era – ed è – quella, molto limitata, dell’art. 428 c.c. che prevede, a certe condizioni – gravità del pregiudizio, prova della malafede dell’altro contraente – l’annullabilità degli atti compiuti dall’incapace naturale). Possono così fruire del nuovo istituto le persone che sono pacificamente escluse dall’ambito di applicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e quindi i soggetti affetti da patologie mentali transitorie o cicliche, quelli in condizioni di mera debolezza psichica anche se non affetti da patologie mentali, i soggetti depressi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i lungodegenti, i portatori di handicap fisici, i disadattati sociali, gli anziani in situazione di disagio anche soltanto fisico ecc... Il comune denominatore per l’applicabilità della nuova disciplina è che il soggetto sia privo, in tutto o in parte, di autonomia (rubrica del titolo XII), cioè (art. 404) si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: il beneficiario, pertanto, pur essendo soggetto debole, potrebbe conservare la naturale capacità di agire, intesa come capacità di intendere e di volere: in tal caso, la limitazione della legale capacità di agire è un sacrificio imposto dalla necessità di soddisfare le esigenze di vita del beneficiario mediante il conferimento ad un diverso soggetto poteri sostitutivi (cura, rappresentanza) o confermativi (assistenza) o di amministrazione, da esercitarsi sotto il controllo (successivo, ma anche preventivo, sotto forma di autorizzazione) dell’Autorità giudiziaria. 

Come si è accennato, si discute molto dell’applicabilità dell’amministrazione di sostegno ai soggetti affetti da abituale e grave infermità mentale, per i quali, per espressa disposizione di legge, è applicabile l’istituto dell’interdizione. La legge 6/2004 ha senz’altro connotato in termini più rigidi il requisito della gravità dell’infermità nell’interdizione, nel senso che, per far luogo all’interdizione, la patologia mentale abituale non solo deve essere grave, ma deve dar luogo ad una totale compromissione delle facoltà cognitive e volitive del soggetto.

Alcuni Tribunali si sono decisamente orientati nel senso della non fungibilità dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione, pur ammettendo la residualità di quest’ultima rispetto alla prima: sicché le persone affette da morbo di Alzheimer o di Parkinson in stato avanzato, le persone in SVP (stato vegetativo permanente), quelle affette da grave ritardo mentale ecc... non potrebbero mai accedere all’amministrazione di sostegno.

In alcuni uffici giudiziari si è anche affermata l’inammissibilità del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno qualora l’aspirante beneficiario non possa muoversi ed esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.

Questa giurisprudenza, per escludere, nei casi di cui si tratta, l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno, adduce diversi argomenti che così si possono sintetizzare:

-         nell’introdurre la nuova figura dell’amministratore di sostegno la legge 6/2004 ha mantenuto – pur apportando alcune modifiche – gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione;

-         l’art. 409 comma 1 c.c., nel prevedere che il beneficiario dell’amministrazione conservi la “capacità di agire” per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, presuppone anzitutto che l’amministrato sia soggetto da ritenere in grado di porre in essere e dunque valutare la portata di tali atti, con la sola eccezione dunque di quelli individuati nel decreto di nomina ex art. 405 comma 5 nn. 4 e 5 c.c., sicché l’amministrato è soggetto di norma capace la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti  determinati;

-         l’art. 409 comma 2 c.c. stabilisce che il beneficiario possa « in ogni caso » - dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto - compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria via quotidiana, previsione che non si adatta alla condizione dei soggetti incapaci;

-         l’art. 410 c.c. stabilisce a sua volta (comma 1) che l’amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti debba tener conto non solo dei bisogni ma anche delle “aspirazioni” del beneficiario, che dunque deve poterle esprimere;

-         lo stesso articolo stabilisce (comma 2) che l’amministratore debba “informare il beneficiario circa gli atti da compiere”, prevedendo “in caso di contrasto” tra amministratore e beneficiario l’art. 410 cpv. la possibilità di un ricorso al giudice tutelare, di guisa che lo svolgimento dell’amministrazione deve ritenersi frutto di una sorta di “concertazione” tra amministratore e beneficiario del sostegno inimmaginabile in caso di totale ed abituale compromissione delle facoltà mentali dell’eventuale destinatario del provvedimento;

-         l’art. 407 comma 2 c.c. impone ancora al giudice tutelare adito con ricorso ex art. 406 c.c. di “sentire” la persona cui il procedimento di riferisce e di tenere conto “dei bisogni e delle richieste” di questa così ipotizzandosi una sorta di dialogo tra il giudice e la persona, attività processuale diversa dall’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando ex art. 714 c.p.c. che comporta (o può comportare) la presa d’atto di una condizione;

-         anche le funzioni dell’amministratore di sostegno inerenti la cura della persona presuppongono la ricerca del consenso del beneficiario ex art. 410 c.c. cit. la cui autodeterminazione non può essere in tale ambito limitata se non in caso di necessità ed entro margini assai ristretti da parte del giudice tutelare mediante provvedimenti urgenti ex art. 405 comma 4 c.c.

A queste argomentazioni si può replicare:

-         il mantenimento degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione non significa che gli stessi abbiano presupposti di applicabilità del tutto diversi da quelli dell’amministrazione di sostegno, ma significa semplicemente che gli stessi hanno effetti diversi, tant’è che l’art. 413 ipotizza che dall’amministrazione di sostegno si possa “passare” all’interdizione o all’inabilitazione quando l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario;

-          la capacità di agire che l’amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale. La nuova disciplina tende alla minor limitazione possibile della capacità di agire: trattasi, evidentemente, della capacità legale, atteso che la capacità naturale non viene limitata da un decreto;

-          la limitazione giurisdizionale della capacità (legale) di agire può avere portata più ristretta rispetto alla naturale limitazione della capacità per effetto di infermità psichica. L’art. 404 c.c. individua il beneficiario dell’amministrazione di sostegno in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: letta a contrario, la norma implica che l’amministrazione di sostegno sia applicabile anche a persone che, per effetto di una infermità, sono nell’impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi. Poiché al centro dell’istituto dell’amministrazione di sostegno vi sono i bisogni e le aspirazioni della persona (art. 407 – colloquio preliminare del Giudice – art. 410 – doveri dell’amministratore) nonché le esigenze di protezione della medesima (artt. 407, 410, 413), può affermarsi che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ove abbia perso la naturale capacità di intendere e di volere, può sempre conservare la capacità legale di agire per tutti gli atti il cui compimento, non essendo in concreto attuabile e prospettabile, non può neppure essere pregiudizievole.

-         l’art. 409 comma 2 c.c., in base al quale il beneficiario può “in ogni caso” compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria via quotidiana, non pone quale presupposto di applicabilità dell’istituto la naturale capacità del beneficiario per tale tipo di atti, atteso che, come sancito dall’art. 1 della legge, destinatarie dell’amministrazione di sostegno sono proprio le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, eventualmente anche a causa di una infermità psichica totalmente invalidante (ciò che, come si è sottolineato poc’anzi, si evince dall’art. 404). L’art. 409 comma 2 c.c., coerentemente con i principii sopra evidenziati, pone invece un limite all’intervento del giudice tutelare, limite oltre il quale non è mai consentito – nemmeno in presenza di una obbiettiva totale incapacità naturale – escludere la capacità legale di agire dell’amministrato, impedendogli a priori di compiere autonomamente atti giuridici “minimi”, quali comprare il giornale, fare la spesa, pagare la bolletta della luce ecc...: questo perché, evidentemente, il legislatore presume che tali atti non possano mai essere dannosi per il soggetto debole. Va poi osservato che, partendo dalla pragmatica considerazione che è di fatto impossibile impedire il compimento di tali atti “minimi”, la norma in questione tende ad evitare gli inconvenienti dogmatico-interpretativi (affrontati, per vero, più dalla dottrina che dalla giurisprudenza) in materia di validità degli atti di questo tipo compiuti dal minorenne (il minorenne che acquista la frutta al mercato, teoricamente, compie un atto di compravendita invalido. Per poter ritenere l’atto valido si presume, tuttavia, che il minore lo ponga in essere quale nuncius dei genitori, legalmente capaci: nel caso dell’amministrato non si potrebbe presumere che egli agisca quale nuncius di qualcun altro e pertanto, vi sarebbe il problema di ammettere quale prassi comune il compimento di ... atti invalidi!). Ancora per quanto riguarda questi atti “minimi”, la locuzione “in ogni caso” pare riferirsi all’ipotesi in cui i correlativi poteri siano conferiti all’amministratore di sostegno: ipotesi, questa, che costituisce eccezione al principio generale per cui l’amministrato vede limitata la propria capacità legale di agire per gli atti in relazione ai quali il giudice tutelare abbia previsto l’intervento dell’amministratore di sostegno. Per gli atti “minimi” – e solo per questi – può quindi configurarsi una capacità concorrente del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;

-          quanto alle norme (407, 410) che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario, è evidente che il G.T. può ricavare tali dati dal complesso dell’istruttoria che egli è tenuto a compiere (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, degli amici, degli assistenti sociali, del medico curante e così via: il G.T. dovrà peraltro, ove materialmente possibile, assumere quale principale fonte di conoscenza le dichiarazioni dell’amministrando.

Un uomo che ho avuto l’onore di conoscere e di nominare amministratore di sostegno del figlio in coma (probabilmente irreversibile) mi fece osservare che era inutile prevedere per il suo ragazzo un’incapacità a compiere atti di compravendita immobiliare, atteso che quest’ultimo non possedeva beni immobili e, comunque, versava in condizioni tali che nessun Notaio avrebbe rogato un atto pubblico. Convenni quindi che era inutile, nel caso di specie, prevedere questo tipo di limitazione alla capacità di agire di quel ragazzo. Nel corso di un successivo informale colloquio con un collega di diversa opinione – fautore, in un caso come quello in esame, dell’interdizione – mi si è obiettato che, da un lato, sarebbe inutile salvaguardare la capacità legale del soggetto per atti che verosimilmente non verranno mai esercitati e dall’altro, che la persona in coma non avrebbe potuto percepire le limitazioni derivanti dall’interdizione. Ragionamento argomentato, che però non mi convinse del tutto.

Qualche tempo dopo questo colloquio, mi capitò per caso di proibire, in via del tutto preventiva, al mio vivace figlioletto di tre anni di accedere ad un locale di sgombero della nostra casa (precisamente una legnaia), locale nel quale, peraltro, il piccolo non aveva mai manifestato la volontà di entrare. Pochi minuti dopo che io avevo espresso il divieto, il bambino cominciò sistematicamente a cercare di aprire la porta della legnaia. L’interesse era sorto con il divieto. In quel momento, realizzai che essere liberi di compiere determinate azioni è un’aspirazione connaturata all’Uomo: è un’esigenza importante almeno quanto quella di compiere effettivamente le azioni per cui la libertà si è cercata. Intere generazioni, interi popoli sono stati mossi dalla volontà di cercare la libertà come valore in sé e per sé, a prescindere dai contenuti che poi la società e i singoli avrebbero dato a questa libertà. Il legislatore del 2004 ha sicuramente inteso salvaguardare questa fondamentale esigenza, che è propria dell’Uomo, sano o invalido, lucido o folle, giovane o vecchio, socialmente affermato o emarginato: un’esigenza su cui – non a caso – sono imperniati i principali diritti della nostra Carta Costituzionale. Il legislatore del 2004 ha optato, in prima battuta, per la capacità (e dunque per la libertà) del soggetto debole, che pure va protetto, anche se, come riconosce lo stesso legislatore, la conservazione della capacità di agire del soggetto debole potrebbe andare a discapito della sua protezione (come si evince dal già citato art. 413, secondo cui “il giudice provvede alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tali ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda”). Ciò che comunque il Legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento è il principio secondo cui deve essere evitata l’inutile compressione della libertà e della capacità della persona, anche se effettuata in nome della sua protezione. Credo che quel padre avesse ragione: occorre fare in modo che il giorno del suo risveglio (se mai verrà), il ragazzo in coma possa vedere immediatamente riespandersi la sua sfera di libertà di interazione con il mondo, anche se, per taluni, circoscritti aspetti, tale interazione, quel giorno, dovrà avvenire con l’intervento dell’amministratore di sostegno. Dobbiamo, noi operatori del diritto, preparare il terreno affinché, il giorno stesso del risveglio, quel ragazzo, senza attendere le lungaggini burocratiche inevitabilmente connesse alla revoca di una pronunzia di interdizione, possa validamente ed autonomamente acquistare un giornale o un chilo di pane, sposarsi, riconoscere un figlio naturale, e – perché no – persino vendere o donare la casa appena ricevuta per testamento da un vecchio zio d’America.

Quando, allora, deve intervenire l’interdizione? Probabilmente quando alla totale incapacità di intendere e di volere del soggetto è correlato il presumibile rischio di compimento di atti dannosi che non si possono impedire con l’amministrazione di sostegno. Tra questi, vi sono gli atti “minimi” della vita quotidiana. Si faccia, ad esempio, il caso del soggetto alcoldipendente (beninteso, con patologia incidente in modo grave e permanente sulla capacità di intendere e di volere) che, se lasciato libero di disporre di somme di denaro anche minime (come deve necessariamente avvenire con l’amministrazione di sostegno), acquisterebbe giornalmente sostanze alcoliche.

C’è da chiedersi se tra gli atti non impedibili al Beneficiario vi siano anche quelli cosiddetti personalissimi. Si faccia il caso di un uomo affetto da grave patologia psichiatrica, percettore di redditi, facilmente circonvenibile e in passato di fatto circonvenuto da donne che, accompagnandosi lui, avevano ottenuto indebiti vantaggi economici, il quale manifesti la volontà di sposarsi con una ragazza appena conosciuta, priva di lavoro e di redditi. Si faccia anche il caso di persona affetta da Alzheimer in stadio avanzato e totalmente compromessa nelle proprie facoltà cognitive e volitive, ma ancora in grado di firmare, posta al centro di lotte familiari per l’accaparramento dell’eredità. Potrebbe la nomina dell’amministratore di sostegno impedire il compimento dell’atto lesivo (nel primo esempio il matrimonio, nel secondo esempio il testamento)? La domanda sorge in quanto, come si è detto in precedenza, uno dei principii che regolano l’amministrazione di sostegno è quello per cui alla limitazione della capacità del Beneficiario corrisponde il conferimento di poteri all’Amministratore. In base a tale principio, l’impossibilità giuridica per l’Amministratore di compiere gli atti riservati, per la loro stessa natura, alla sola persona del Beneficiario comporterebbe l’impossibilità di impedire al Beneficiario il compimento di tali atti. A questo proposito deve però considerarsi il disposto dell’art. 411, comma 4, secondo il quale “il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’Amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al Beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni”. L’art. 591 c.c. prevede che siano incapaci di testare le persone interdette per infermità di mente; l’art. 85 c.c. dispone che non possano contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente; l’art. 774 c.c. prevede che non possano donare coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni; l’art. 266 c.c. prevede che il riconoscimento di figlio naturale effettuato dall’interdetto possa essere, per ciò stesso, impugnato: tutte queste norme possono essere richiamate nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno: sicché, in via eccezionale, le limitazioni alla capacità legale di agire dell’amministrato possono non corrispondere all’attribuzione all’amministratore dei correlativi poteri-doveri. Per tornare ai due esempi sopra riportati, con l’amministrazione di sostegno si potrà e si dovrà prevedere la limitazione al compimento degli atti personalissimi del matrimonio nel primo caso  e del testamento nel secondo.

La sfera di applicabilità dell’amministrazione di sostegno è quindi talmente ampia da coprire anche gli ambiti un tempo occupati dall’interdizione, della quale potrebbe ipotizzarsi, de jure condendo, la totale abrogazione: eppure l’interdizione è stata mantenuta dalla legge 6/2004 ed, anzi, sotto certi profili, anche “rimodernata”: sicché nessun giudice può aprioristicamente ed in linea di principio escludere l’applicazione di questo istituto, per quanto obsoleto esso sia ritenuto. Mi sentirei quindi di optare per l’interdizione anziché per l’amministrazione di sostegno ogniqualvolta che, per dare protezione ad un soggetto totalmente e permanentemente incapace di intendere e di volere, l’amministrazione di sostegno dovesse, nella sostanza, configurare un quadro incapacitante del tutto sovrapponibile a quello derivante dall’interdizione. Si pensi alla persona gravemente schizofrenica e paranoica, dotata di un ingente patrimonio (che, per consistenza e tipologia, richieda continui e disparati atti di ordinaria e straordinaria amministrazione) e posta al centro delle più o meno subdole attenzioni di familiari ed estranei, interessati soltanto ad accaparrarsi indebiti vantaggi economici: in tal caso, la struttura delle incapacità del beneficiario dell’amministrazione di sostegno (dei cui desideri e richieste ben difficilmente potrebbe tenersi conto) dovrebbe essere tutt’affatto identica a quella dell’incapacità dell’interdetto e la configurazione dei poteri-doveri dell’amministratore dovrebbe essere del tutto equivalente a quella del tutore (con la differenza che solo il tutore, e non l’amministratore di sostegno, sarebbe tenuto all’inventario dei beni; che solo il tutore, e non l’amministratore di sostegno sarebbe tenuto, per il compimento di taluni atti, ad ottenere l’autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale, previo parere del giudice tutelare), sicché non avrebbe alcun senso l’adozione di un provvedimento sostanzialmente ablativo della complessiva capacità legale di agire con la forma dell’amministrazione di sostegno, la quale, per certi profili, consentirebbe un controllo dell’operato del rappresentante meno incisivo di quello consentito dalla tutela. Insomma: il limite interpretativo del giudice per stabilire l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno rispetto a quello dell’interdizione è l’implicito divieto di costruire un provvedimento di amministrazione di sostegno che sia la “fotocopia” dello statuto legale dell’interdetto.  

 

PROCEDURA - CENNI

Il primo atto della procedura è un ricorso presentato da uno dei soggetti indicati nell’art. 406: coniuge o persona stabile convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, tutore, curatore, pubblico ministero, beneficiario (anche se minore o interdetto), responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Il procedimento in questione è un ibrido tra la procedura contenziosa e quella di volontaria giurisdizione. L’art. 720 bis introdotto dalla legge 6, infatti, da un lato, richiama, in quanto compatibili, le norme che regolano il procedimento – contenzioso – di interdizione e inabilitazione (712 e ss. c.p.c), mentre, dall’altro, richiama l’art. 739 c.p.c., secondo il quale contro i decreti del giudice tutelare (emessi a seguito di procedimento di volontaria giurisdizione in camera di consiglio) si può proporre reclamo alla Corte d’Appello entro dieci giorni. A seconda della rilevanza che si intende dare al profilo “contenzioso” o al profilo “volontario”, seguiranno diversi corollari.

Chi qualifica la nomina di amministratore di sostegno come procedura contenziosa potrebbe, in ipotesi, ammettere una pronunzia sulle spese, con previsione di accollo delle medesime, se richiesto, alla parte soccombente, mentre una simile pronuncia deve essere esclusa a priori considerando la legge 6/04 istitutiva di un (sia pure peculiare) procedimento in camera di consiglio.

Chi dà maggior rilevo alla natura non contenziosa del procedimento per amministrazione di sostegno riterrà non compatibile con questo la norma dell’art. 713 c.p.c. che prevede la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a cura del ricorrente e riterrà invece applicabile, tenuto conto dell’interesse pubblico che si persegue con l’avvio del procedimento, l’art. 137 c.c. secondo cui l’impulso delle notificazioni può provenire indifferentemente dal Cancelliere, dal P.M. o dalla parte.

Ancora: chi ritiene il procedimento camerale e non contenzioso, esclude, analogamente per quanto avviene, per esempio, per i ricorsi presentati ai sensi dell’art. 337 c.c., che il ricorso debba essere presentato con il patrocinio di un Difensore ed anzi ammette che il ricorso al giudice tutelare possa essere presentato, in casi urgenti, anche verbalmente dalla persona legittimata (ritenendo applicabile l’art. 43 disp. att. c.c.). Al contrario, chi afferma la natura contenziosa del procedimento richiede che il ricorso sia presentato per iscritto e a mezzo di Avvocato. Per vero, i fautori di quest’ultima tesi focalizzano l’attenzione sulla particolare natura del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, che inciderebbe sullo status della persona, e richiamano quella giurisprudenza di Cassazione (sez. I, 30 luglio 1996 n. 6900) secondo cui è necessario il patrocinio del Difensore anche nel procedimento camerale tipico quando esso riguardi uno stato della persona, dovendosi completare le scarne norme procedurali di cui agli artt. 737 e ss. con le forme adeguate all’oggetto del procedimento. A questa impostazione si può replicare che oggetto del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno non è – quantomeno direttamente – uno stato della persona, ma il conferimento di un incarico all’amministratore, cui consegue per legge la limitazione settoriale della capacità del beneficiario. Ciò che si intende dire è, cioè, che non esiste lo “status dell’amministrato di sostegno”: questi resta un soggetto legalmente capace, incapace soltanto per singoli e specifici atti contemplati tra i poteri dell’amministratore, mentre gli ambiti di incapacità sono suscettibili, nel corso del tempo, di variare non solo in conseguenza di una modifica delle condizioni sanitarie del beneficiario, ma anche, eventualmente (a differenza di quanto accade per l’interdizione), in conseguenza del mutamento delle esigenze dello stesso e persino in conseguenza di una diversa valutazione di quella stessa situazione che aveva dato corso all’iniziale provvedimento.

Il legislatore ha inteso dettare ex novo per l’amministrazione di sostegno una disciplina processuale semplificata, che si svolge avanti al giudice tutelare e non al collegio, che termina con un decreto (reclamabile ed insuscettibile, come tale, di formare un giudicato) e non con una sentenza (appellabile e destinata a formare un giudicato): nell’ambito di questa procedura, il legislatore ha previsto che il ricorso possa essere presentato anche dall’aspirante beneficiario interdetto e dal minore: soggetti, questi, che evidentemente non possono rilasciare alcuna valida procura ad un avvocato.   

In sintesi, a Pinerolo i ricorsi vengono proposti senza il patrocinio dell’avvocato, e, in casi urgenti, anche verbalmente all’udienza; le notifiche vengono effettuate a cura della Cancelleria; nessuna pronuncia sulle spese viene emessa se la parte eventualmente avvalsasi del patrocinio legale lo richieda.    

L’avvio della procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno, così come avviene, dopo la legge 6/2004, per l’interdizione, costituisce un obbligo di solidarietà sociale ogniqualvolta sia ragionevolmente alta ed evidente la probabilità che dalla mancata segnalazione derivino al soggetto debole danni apprezzabili. L’obbligo, cioè, è filtrato da una valutazione di opportunità, cioè di utilità dell’amministrazione di sostegno. L’art. 404, infatti, prevede che il soggetto debole può essere assistito da un amministratore di sostegno. Quando l’art. 406, ultimo comma, stabilisce che i responsabili dei servizi sono tenuti ad attivarsi per la nomina di un amministratore di sostegno, la legge presuppone pur sempre quella valutazione di opportunità di cui si è detto (la norma, infatti, precisa: “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento”).Tale valutazione potrà essere compiuta direttamente dai Servizi e, ove positiva, condurrà alla proposizione del ricorso al Giudice Tutelare. La valutazione di opportunità potrà anche essere delegata al magistrato del Pubblico Ministero (cioè alla Procura della Repubblica) attraverso una segnalazione che poi si tradurrà, eventualmente, in un ricorso per amministrazione di sostegno proposto dallo stesso Pubblico Ministero.

Per nominare un amministratore di sostegno, quindi, non è sufficiente lo stato di malattia o, comunque, di menomazione fisica o psichica del soggetto: occorre altresì che tale malattia o menomazione comportino per il soggetto che ne è portatore  l’impossibilità – e non solo la difficoltà – a perseguire autonomamente i propri interessi. E’ evidente, peraltro, che la valutazione di opportunità dell’avvio della procedura deve essere effettuata anche in rapporto alla situazione sociale, familiare, economica, culturale dell’eventuale beneficiario.   

Se la persona amministranda è già interdetta o inabilitata, oltre al ricorso al Giudice Tutelare è necessario che sia presentata al Tribunale istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (406, comma 2).

Il ricorso, esente dal contributo unificato ed in carta libera (art. 46 bis disp. att. c.c. introdotto dall’13 della legge 6/2004), deve contenere (art. 407) l’indicazione delle generalità del beneficiario, della sua dimora abituale, delle ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, dei parenti più prossimi e dei conviventi del beneficiario. Poiché nessuna nullità è prevista in relazione alla mancanza di alcuni dei suddetti elementi, se incompleto, il ricorso può (e deve) essere integrato su sollecitazione del G.T., il quale ha ampi poteri istruttori, anche officiosi.

La partecipazione del Pubblico Ministero è necessaria.

L’atto istruttorio più importante è l’audizione del futuro beneficiario. Se questi non è in grado di comunicare, il G.T. ne prenderà atto e trarrà da altre fonti di informazione (comprese le relazioni dei servizi sociali) gli elementi istruttori necessari alla redazione del provvedimento contenente la nomina e l’attribuzione dei compiti e dei poteri all’amministratore di sostegno.

Mi sento di poter affermare che l’accertamento dell’impossibilità di instaurare un minimo dialogo con il beneficiario può essere delegato ad un medico specialista (in veste di c.t.u. o di operatore del Servizio Sanitario) e comporta il venir meno dell’obbligo del giudice di sentire personalmente l’interessato: obbligo, questo, da un lato finalizzato alla diretta conoscenza, da parte del giudice, dei bisogni e delle richieste della persona amministranda (art. 407, comma 2, c.c.), e, dall’altro, fondato sul presupposto fattuale che il beneficiario sia in grado di esprimere bisogni e richieste.

La parte del ricorso che dovrebbe essere maggiormente “curata” è quella relativa alle ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: occorre infatti non solo descrivere le condizioni soggettive (fisiche, psichiche, familiari, sociali, culturali, economiche) del futuro beneficiario, ma anche le esigenze del medesimo, enucleate nel modo più concreto e puntuale possibile (deve esprimere il consenso informato ad un certo trattamento sanitario, deve vendere una casa, deve ritirare la pensione, deve pagare un infermiere, deve ingaggiare un’impresa per la disinfestazione della casa dove abita ecc...). Un ricorso formulato in modo analitico e chiaro abbrevia, verosimilmente, i tempi dell’istruttoria, in quanto il G.T. saprà immediatamente quali riscontri chiedere ai servizi sociali o sanitari, quali domande porre all’interessato e ai congiunti, quali verifiche contabili effettuare, quale documentazione ipocatastale controllare ecc...  Parallelamente, la parte che più occorre “curare” nel provvedimento di nomina dell’amministratore è quella relativa al conferimento dei poteri: il giudice deve infatti specificare quali atti vadano compiuti in nome e per conto del beneficiario senza necessità di ulteriori autorizzazioni; quali atti vadano compiuti in nome e per conto del beneficiario previa ulteriore autorizzazione ad hoc; quali atti vadano compiuti in assistenza del beneficiario, con o senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Il Giudice Tutelare, insomma, diventa così una sorta di demiurgo della capacità del soggetto, ferma restando la regola per cui, se nulla è detto nel provvedimento di nomina dell’amministratore, il Beneficiario resta assolutamente capace.

Un altro problema riguarda la possibilità per il giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti ex art. 405 c.c. anche in pendenza di un procedimento di interdizione o inabilitazione. Mi sembra di poter dare risposta affermativa al quesito, con queste precisazioni: il procedimento per atti urgenti a protezione della persona debole è assimilabile, per scopo e funzione, ad un procedimento cautelare e pertanto debbono sussistere sia  il periculum in mora sia il fumus boni juris. Tale procedimento lato sensu cautelare è funzionale non solo alla futura nomina dell’amministratore di sostegno, ma anche alla futura nomina di un tutore o di un curatore, anche provvisorio. Peraltro, quando il tutore è nominato, anche in via provvisoria dal giudice istruttore della causa di interdizione, cessa l’efficacia del provvedimento d’urgenza del giudice tutelare, subentrando l’applicabilità dell’art. 361 c.c., secondo il quale “prima che il tutore ... abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta ... i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura ... o per conservare e amministrare il patrimonio”.

 

Pinerolo/Castelfranco Veneto, 22 ottobre 2004

 

Eleonora M. Pappalettere 

 

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