I.

 

GIUDICE TUTELARE DI ROMA — 19 febbraio 2005 (decr.) — Est. Serrao.

 

Amministrazione di sostegno — Difesa tecnica — Necessità — Esclusione

(C.c. art. 407; C.p.c. art. 82).

 

 

Nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non trova applicazione il principio dell’onere del patrocinio previsto dall’art. 82 c.p.c. sia per la natura non contenziosa del procedimento, desumibile dall’attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina, sia per la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario (1).

 

 

II.

 

GIUDICE TUTELARE DI MODENA — 22 febbraio 2005 (decr.) — Est. Stanzani.

 

Amministrazione di sostegno — Difesa tecnica — Necessità — Esclusione

(C.c. art. 407; C.p.c. art. 82).

 

Il principio dell’onere di patrocinio previsto dall’art. 82 c.p.c. non trova applicazione nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno giacché, avendo ad oggetto la disciplina gestoria degli interessi del beneficiario, esso ha natura volontaria, a differenza di quelli di interdizione e inabilitazione, i quali sono destinati ad incidere ablativamente e stabilmente sulla capacità del soggetto (2).

 

 

I.

 

(omissis). — Con ricorso depositato il 9 dicembre 2004 l’Assistente Sociale XXXX ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXX, nato a XXXX il XXXX, deducendo che lo stesso è affetto da tetraparesi ipertonico-distonica, encefalopatia epilettogena, ritardo mentale di grado profondo da grave sindrome malformativa cerebrale che ne compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;

— l’Assistente Sociale ha, in particolare, dedotto che: XXXX, privo di familiari in quanto abbandonato al momento della nascita, vive in una struttura della Comunità XXXX in Roma ed è ricoverato presso il Centro di Riabilitazione della stessa comunità; le sue condizioni di salute non gli consentono di compiere autonomamente alcun atto della vita quotidiana;

— dall’istruttoria espletata e dai documenti prodotti è emerso quanto segue:

1) XXXX è totalmente privo di capacità d’intendere e di volere, essendo affetto da grave sindrome malformativa cerebrale, ed è affetto da patologia fisica che ne compromette la capacità di compiere autonomamente anche gli atti più elementari;

2) la diagnosi formulata dalla dott.ssa XXXX, neuro psichiatra infantile, evidenzia che si tratta di persona che ha necessità di farsi assistere quotidianamente nella gestione dei suoi interessi personali ed economici;

l’interessato vive presso la Comunità XXXX dal 14 luglio 1989 ed è, attualmente, inserito nel Centro di Riabilitazione della comunità;

3) la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.a., per la riscossione degli emolumenti pensionistici ai quali ha diritto, per autorizzare eventuali spese straordinarie per accertamenti medici non offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il consenso informato ad analisi od interventi chirurgici, per l’autorizzazione alle uscite dal Centro;

4) la ricorrente ha indicato come Amministratore di Sostegno il sig. XXXX sul presupposto che, pur trattandosi di educatore e vice-presidente della Comunità XXXX, non fa parte dell’equipe degli operatori che seguono XXXX;

— va, in primo luogo, dichiarata l’ammissibilità del ricorso presentato personalmente dall’Assistente Sociale Xxxxx, sia perché si tratta di responsabile del Servizio Sociale che ha in cura Xxxxx, sia perché la particolare posizione di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso (con particolare riferimento, per l’appunto, ai responsabili dei Servizi Sociali, art. 406, 3° co.,c.c.), la natura non contenziosa del procedimento (desumibile, tra l’altro, dall’attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno in considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale sulla quale viene ad incidere, artt. 407, 4° co., e 413 c.c.), la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario, inducono ad escludere l’applicabilità al procedimento in esame del principio dell’onere del patrocinio previsto dall’art. 82 c.p.c. (Cass. 3 luglio 1987 n. 5814);

— emerge poi, da quanto indicato, che si tratta di un ragazzo affetto da patologia psico-fisica di gravità tale da rendere necessario che sia assistito da persona idonea alla cura dei suoi interessi personali ed economici;

— nel caso in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di XXXX che è già adeguatamente assistito per la cura della persona dalla Comunità in cui vive e necessita di essere rappresentato nei rapporti con la p.a. e negli atti di gestione economica;

— con riguardo alla scelta della persona da nominare, va considerato che, a norma dell’art. 408, 3° co., c.c. “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”: la norma va interpretata, anche al fine di assicurare l’adeguato controllo delle modalità con le quali viene prestata assistenza alla persona del Beneficiario, nel senso che nessun operatore del servizio che ha in cura o in carico il beneficiario possa essere nominato Amministratore di sostegno, indipendentemente dal fatto che in base all’organizzazione interna del servizio il singolo operatore sia o meno impegnato nelle attività di cura di quella persona; ciò in base al chiaro senso letterale delle norme, che indica nei servizi, piuttosto che nei loro responsabili ed operatori, il soggetto della locuzione «direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona» (art. 406, 3° co., c.c.) e della locuzione «che hanno in cura o in carico il beneficiario» (art. 408, 3° co., c.c.);

— in assenza di parenti che siano in grado di assumere l’incarico, si ravvisa l’opportunità che venga chiamata all’incarico di Amministratore di Sostegno una persona idonea per competenza professionale a gestire il patrimonio del beneficiario e la cura della sua persona (art. 408, 4° co., c.c.);

— con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, le valutazioni di cui sopra inducono a nominare l’Avv. XXXX che ha, peraltro, dato all’Ufficio la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

— in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell’interesse di XXXX ed in particolare al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovutegli a titolo di trattamento pensionistico.

(omissis)

 

 

II.

 

(omissis). — a) Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2005, Luigi XXXX ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno per se stesso.

b) A supporto della richiesta il ricorrente ha addotto di trovarsi sovente in uno stato confusionale che non gli consente di gestire adeguatamente i propri interessi ed ha precisato di possedere un immobile occupato abusivamente da un inquilino che non paga l’affitto, di aver prestato imprudentemente denaro a conoscenti senza farsi rilasciare ricevute, di aver problemi infine a risolvere pendenze debitorie con amministrazioni pubbliche e private ed Enel .

c) Tutto ciò è stato ribadito dal XXXX all’ udienza del 22 febbraio  2005 nel cui corso sono stati sentiti i nipoti Luigi, Stefano, Fabrizio e Virginia XXXX, moglie quest’ultima di Mario XXXX individuato dallo stesso beneficiario come auspicato suo amministratore allo scopo di provvedere in suo nome e per conto alle pratiche di sfratto dell’occupante l’immobile di proprietà sito in Comune di Canaro (RO) e di assisterlo invece nelle pratiche di recupero dei propri crediti, di pagamento di debiti, di adempimenti burocratico-amministrativi riguardanti i rapporti con Enti e infine di gestione dei suoi introiti da pensione.

Rilevato e valutato

a) L’analisi di natura e regolamento del procedimento introdotto dalla legge n. 6 del 2004 porta a ritenere la piena legittimazione ad agire in giudizio di parte ricorrente senza il patrocinio di un difensore tecnico; donde la piena ammissibilità del ricorso; ad avviso del giudicante il patrocinio non sarebbe comunque necessario ancorché il ricorrente non fosse il beneficiario e cioè in forza delle considerazioni qui di seguito esposte.

b) Secondo l’orientamento, da condividere, del giudice della legittimità, la natura del procedimento di interdizione e di inabilitazione è quella tipica camerale; tale natura deve essere riconosciuta, a maggiore ragione, al procedimento per l’istituzione dell’amministratore di sostegno che è destinato, tra l’altro, a concludersi con decreto dichiarato reclamabile dall’art. 739 c.p.c.

c) È noto al giudicante che la specifica natura del procedimento non rileva, peraltro, ai fini della qualificazione contenziosa o volontaria del giudizio così come gli è noto che costituisce orientamento dominante quello per cui il procedimento di interdizione e inabilitazione rientra nella prima categoria; il che appare, del resto, tecnicamente corretto per trattarsi di processo di cognizione, sia pur speciale, costitutivo di uno status della persona perché destinato ad incidere, ablativamente e stabilmente, sulla sua capacità.

d) Da queste caratteristiche del procedimento interdittivo e inabilitativo si snoda la necessità del patrocinio ex art. 82 c.p.c. secondo una regola generale applicabile a tutti i giudizi che, pur strutturati secondo il rito camerale, incidano costitutivamente, su diritti soggettivi e status personale.

e) Senonché è proprio quest’ultimo aspetto che, a ben guardare, fa difetto nel modello introdotto dalla legge n. 6 del 2004 con la duplice e concatenata conseguenza della riconducibilità della fattispecie alla giurisdizione volontaria e dell’inoperatività dell’art. 82 cit. c.p.c. secondo una conclusione agevolmente enucleabile dalla disciplina, sia sostanziale che processuale, del nuovo istituto.

f) Rovesciando completamente presupposti e oggetto dell’interdizione e dell’inabilitazione, il legislatore del 2004 ha varato regole che, lungi dal tutelare patrimonio, traffici mercantili e terzi, sono rivolte alla protezione esclusiva della persona; un rovesciamento che si è espresso, e sono soltanto alcuni dei momenti significativi, nel fare assurgere a regola la capacità di agire, nel renderne possibili limitazioni caso per caso e, preferibilmente, parziali, nell’escludere ogni definitività alle ablazioni eventualmente e nominativamente disposte, nel porre come suggello giurisdizionale non una sentenza ma un decreto modificabile «in ogni tempo» (art. 407, ult. comma, c.c.), un provvedimento, dunque, che, in quanto tale, è insuscettibile di dar corpo al giudicato.

g) Così stando le (nuove) cose è corretto riconoscere nell’amministrazione di sostegno uno strumento non confezionato per (né destinato ad) accertare uno status e, tantomeno, ad incidere costitutivamente sullo stesso ma, più propriamente, istituzionalmente rivolto a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona tramite l’intervento del Giudice Tutelare con l’utilizzo di un provvedimento che va riconosciuto come classica espressione dell’esercizio della volontaria giurisdizione.

h) Porta conforto alla conclusione la riflessione sulle regole processuali degli «articoli 712, 713, 716, 719 e 720» in materia di interdizione e inabilitazione dichiarate applicabili, dall’art. 720 bis c.p.c. introdotto dalla legge n. 6 del 2004, ai procedimenti di amministrazione di sostegno «in quanto compatibili»; un conforto che si trae dalla constatazione dello scarso significato di un richiamo che convalida il giudizio delle radicali differenze fra le due categorie di figure e, quindi, dell’esigenza per l’interprete di evitare l’errore di una trasposizione acritica alla seconda dei pilastri su cui, nel corso di quasi due secoli, venne edificata la prima; invero:

— la forma della domanda (art. 712) è specificamente regolamentata dalla legge del 2004;

— le prescrizioni rubricate «Provvedimenti del presidente» (art. 713 c.p.c.) non danno alcun serio apporto per la valutazione del procedimento;

— poiché il novellato art. 406 c.c. regolamenta la capacità processuale del beneficiario, la specialità della norma vanifica il significato dell’art. 716 c.p.c.;

— l’art. 719 c.p.c. appare ragionevolmente sostituito dal richiamato art. 739 c.p.c. che disciplina il reclamo dei procedimenti in camera di consiglio;

i) l’art. 720 c.p.c. si occupa, infine, della revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione, di un aspetto, cioè, specificamente regolamentato, quanto all’amministratore di sostegno, dal novellato art. 413 c.c.

l) La concatenazione delle considerazioni che precedono porta quindi ad escludere che nel procedimento di amministrazione di sostegno si configuri la necessità di quella difesa tecnica la cui previsione venne del resto e non a caso espunta in sede di lavori preparatori parlamentari quando il relatore ritirò l’emendamento secondo cui «in ogni fase del procedimento l’interessato è assistito da un difensore».

 (omissis)

 

 

 

(1-2)    Amministrazione di sostegno e difesa tecnica.

 

Sommario: 1. Interdizione e amministrazione di sostegno: due istituti agli antipodi. — 2. I decreti dei giudici tutelari di Roma e Modena. — 3. Procedimenti camerali, giurisdizione volontaria e difesa tecnica. — 4. Difesa tecnica nei procedimenti di interdizione e di nomina dell’amministratore di sostegno.

 

            1. Interdizione e amministrazione di sostegno: due istituti agli antipodi. — Perché non più l’interdizione/inabilitazione? Perché l’amministrazione di sostegno? Per quanto distanti possano apparire simili quesiti in apertura di una nota di commento su un tema così squisitamente processual-civilistico quale è la soggezione di un certo procedimento all’onere del patrocinio — il procedimento, appunto, volto alla nomina dell’amministratore di sostegno — è proprio di qui che occorre partire.

Quanto all’interdizione, essa guarda ai soggetti deboli cui è rivolta — gli infermi di mente, secondo l’art. 414 c.c. — come ad individui intorno ai quali costruire una invalicabile recinto virtuale posto a tutela, più che del «matto» interdetto, del gruppo familiare cui il «matto» appartiene, oltre che dei terzi. E la protezione pur riservata all’interdetto, poi, ha un costo ben salato, se è vero che alla perdita della capacità che dall’interdizione discende segue, insieme alla cancellazione di taluni diritti fondamentali della persona (sposarsi, fare testamento), anche la perdita di quella capacità negoziale che è indispensabile alla vita quotidiana: prendere una casa in locazione, contrarre un mutuo ecc.. Ciò, facendo leva su una nozione di capacità — in un’accezione diremmo positivista — disegnata in bianco e nero e lontana dalla realtà: la capacità, secondo questa obsoleta impostazione, c’è o non c’è, senza vie di mezzo. Un istituto monolitico ed arcigno. Una gabbia, insomma. Con l’effetto di stigma che ben comprende chi nel passato, piuttosto che fare interdire — per esempio — i propri anziani genitori, malati di questo o di quel morbo senile, sarebbe ricorso, in caso di necessità e nei limiti del possibile, al benevolo sotterfugio della procura generale rogata da un notaio comprensivo.

All’inabilitazione, poi, non si accennerà neppure, giacché è istituto così disomogeneo (nel mettere in uno stesso mazzo semi-folli, la curiosa figura del prodigo, alcolisti, tossici, sordomuti e ciechi), come sostanzialmente inapplicato.

L’amministrazione di sostegno[1], viceversa, conserva al beneficiario tutta la capacità di cui non è indispensabile privarlo. E conserva in ogni caso intatta la capacità di compiere gli atti necessari — si ponga attenzione allo iato che corre già tra il lessico dell’interdizione e quello dell’amministrazione di sostegno — a «soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» (art. 409, 2° co., c.c.). Si consideri che, secondo la disciplina del nuovo istituto, non è affatto escluso che l’amministratore si affianchi al beneficiario, sicché quest’ultimo non veda ridotta in nulla la propria capacità. Il «matto» — ma non solo, giacché l’art. 404 c.c. si riferisce alla persona che si trova nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» — è qui guardato non già come persona da contenere, privandolo della capacità, ma da sostenere: come persona che, non riuscendo a farcela da sola, non va perciò privata di quel poco o tanto che pur sempre è capace di fare, ma va aiutata a fare ciò che, da sola, va oltre le sue attitudini.

Se, dunque, l’interdizione toglie, l’amministrazione di sostegno dà. Se l’interdizione sottolinea la separatezza e la diversità, l’amministrazione di sostegno si muove nel segno dell’inclusione.

Vediamo, allora, come la collocazione dell’interdizione e dell’amministrazione di sostegno agli antipodi l’una dell’altra si rifletta sul problema dell’onere di patrocinio.

 

 

2. I decreti dei giudici tutelari di Roma e Modena. — I due decreti che si commentano affrontano e risolvono nel medesimo senso il problema della necessità — da entrambi esclusa — della difesa tecnica nel procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno. Si differenziano — potremmo dire — soltanto per la diffusione della motivazione, oltre che per la valorizzazioni di alcuni argomenti a fronte di altri.

Il decreto romano ha bisogno di poche parole. Il tribunale di Roma ha un ufficio del giudice tutelare — che è verosimilmente il più grande del Paese — con diversi magistrati addetti in esclusiva: la soluzione accolta, nella sezione, è ferma, sicché il giudice non ha ragione di dilungarsi sulla questione, riguardo alla quale manifesta tranquilla certezza, se non menzionando sinteticamente quali elementi indicativi della non necessità del patrocinio: a) la posizione di taluni soggetti — in particolare i responsabili dei servizi sociali — legittimati a proporre ricorso; b) la natura non contenziosa del procedimento, desumibile dall’attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno; c) la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario.

            Il decreto del tribunale di Modena sottolinea invece con più intenso vigore la distanza dell’interdizione e inabilitazione, da un lato, dall’amministrazione di sostegno, dall’altro: affermata la comune natura camerale dei diversi procedimenti, osserva che il provvedimento di interdizione o inabilitazione è «costitutivo di uno status della persona perché destinato ad incidere, ablativamente e stabilmente, sulla sua capacità», con conseguente applicabilità dell’onere di patrocinio, mentre in provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, lungi dall’incidere su uno status, è «istituzionalmente rivolto a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona tramite l’intervento del giudice tutelare con l’utilizzo di un provvedimento che va riconosciuto come classica espressione dell’esercizio della volontaria giurisdizione».

            Evidenziata la distanza che separa l’interdizione o inabilitazione dell’amministrazione di sostegno, il giudice modenese prosegue sottolineando lo scarso rilievo ermeneutico dell’art. 720 bis c.p.c., il quale stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano talune disposizioni processuali dettate in tema di interdizione e inabilitazione: il rinvio, infatti, è a dette norme solo «in quanto compatibili» e la compatibilità, con riguardo all’onere di patrocinio, è senz’altro da escludere, date le differenze tra i vecchi ed il nuovo istituto.

 

 

            3. Procedimenti camerali, giurisdizione volontaria e difesa tecnica. — Stabilisce l’art. 82, 3° co., c.p.c. che «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente».

            Guardando al tema oggetto di indagine, allora, v’è subito da sgombrare il campo da un possibile equivoco: i «casi in cui la legge dispone altrimenti» non sono soltanto quelli in cui essa stabilisce espressamente che le parti possano stare in giudizio personalmente[2], ma anche gli ulteriori casi in cui l’esclusione dell’onere di patrocinio si desume, per via interpretativa, dal sistema[3]. Quanto al procedimento camerale — una volta ammesso che l’onere di patrocinio, in linea di principio, vi si applichi[4] — l’ammissibilità della difesa personale delle parti in ipotesi non espressamente contemplate dalla legge è alla base della ripetuta affermazione, sulla quale subito si tornerà, dell’indispensabilità della difesa tecnica tutte le volte, ma solo quelle volte, che il procedimento, sia pure camerale, abbia ad oggetto «situazioni sostanziali soggettivate in diritti o status» (Cass. 30 dicembre 1989 n. 5831, Foro it., 1990, I, 1238, con nota di Proto Pisani).

            Sicché, contrariamente a quanto affermato in uno dei primi interventi giurisprudenziali sull’argomento[5], nulla rileva, per i fini dell’indagine, che la disciplina dell’amministrazione di sostegno non si pronunci espressamente sull’ammissibilità della difesa personale delle parti: siffatta constatazione, infatti, possiede una valenza neutra, giacché non implica né l’applicazione della regola dell’onere di patrocinio, né la sua disapplicazione.

            Esaminiamo, allora, sia pure in breve, il criterio di riparto adottato dalla S.C. per stabilire se ciascun procedimento assoggettato al rito camerale consenta o meno la difesa personale delle parti.

            Occorre dire, dunque, che il rito camerale (per scelta legislativa generalmente stimolata da un intento di speditezza) è divenuto nel corso del tempo una sorta di «contenitore neutro»[6] nel quale possono inalvearsi non soltanto questioni di giurisdizione inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status. E la scelta del legislatore di «cameralizzare» taluni giudizi su diritti o status è stata ritenuta costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi, poiché espressione di discrezionalità, a condizione che l'adozione del rito camerale non comporti il sacrificio del diritto di difesa e consenta una cognizione piena ed esauriente dell'oggetto del contendere[7].

            Dal momento che, per volontà del legislatore, l'applicazione del rito camerale è stata man mano estesa dal suo terreno di elezione, ossia dall’ambito della giurisdizione volontaria, a giudizi contenziosi su diritti o status, la S.C. — come accennato — ha osservato che, laddove il procedimento in camera di consiglio abbia ad oggetto siffatte posizioni, il modello di esso debba arricchirsi delle forme necessarie per adeguare la «cameralizzazione» della procedura all'oggetto del giudizio, sì da renderla compatibile con quest'ultimo attraverso l'apporto di un adeguato tasso di giurisdizionalizzazione: tra gli indispensabili arricchimenti — ha dunque chiarito il giudice di legittimità — rientra sicuramente quanto attiene al modo di stare in giudizio e, in particolare, all’onere di patrocinio[8].

            Questa impostazione, inoltre, pare aver indirettamente ricevuto l’avallo del giudice delle leggi, il quale ha in più occasioni ripetuto, soffermandosi sull'argomento, che l'esclusione dell'onere di patrocinio non costituisce lesione del diritto di difesa, purché non sia preclusa alle parti la facoltà di farsi assistere da un difensore[9].

            In definitiva, si può concludere che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente — quello minoritario di cui si è dato conto in nota condurrebbe senz'altro ad escludere l'onere di patrocinio nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno —, la difesa tecnica è richiesta in quei procedimenti camerali aventi ad oggetto diritti soggettivi o status mentre non è richiesta nei procedimenti — ai quali è tradizionalmente preordinato il rito camerale — di giurisdizione propriamente volontaria[10].

 

 

4. Difesa tecnica nei procedimenti di interdizione e di nomina dell’amministratore di sostegno. — Chi condivida le conclusioni che precedono, converrà che il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno intanto può considerarsi sottratto alla regola dell’onere di patrocinio, in quanto — trattandosi di procedimento essenzialmente modellato sul rito camerale, come tra breve si vedrà — se ne dimostri la natura volontaria e si escluda la sua attitudine ad incidere su diritti soggettivi o (in particolare) status.

            Qui viene in questione, allora, l'esattezza del parallelismo che la giurisprudenza e la dottrina hanno talora prospettato tra il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno a quello di interdizione, facendo leva sull’asserita omogeneità dei due istituti, per trarne la conseguenza della soggezione di entrambi all’onere di patrocinio[11].

Difatti, secondo la S.C., le peculiarità del procedimento per interdizione ed inabilitazione — determinate dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dagli ampi poteri inquisitori del giudice e dalla stessa revocabilità della sentenza che lo conclude — non escludono il rispetto delle norme in tema di patrocinio delle parti in giudizio e segnatamente di quella che impone il patrocinio di un procuratore legale abilitato[12]: sicché l’assimilazione del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno a quello di interdizione non può che deporre per una analoga conclusione.

            Con riguardo al procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, tuttavia, l’opposta soluzione — accolta nei due decreti in commento — appare senz’altro preferibile per diverse ragioni[13].

La prima e fondamentale di esse si coglie tanto più limpidamente quanto più si guardi «dall'alto» ai due istituti, evidenziandone le profonde differenze culturali prima ancora che giuridiche. Vanno allora valorizzati i collegamenti tra l'impianto generale della legge sull’amministrazione di sostegno, «una legge sorprendentemente civile»[14], ed il complesso delle grandi riforme intervenute in tema di diritti della persona: la disciplina licenziamento per giusta causa, l’adozione speciale, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, la legge sulla maggiore età, la riforma del diritto di famiglia, l’interruzione di gravidanza, le leggi specificatamente rivolte alla tutela dei «soggetti deboli» (la legge 180, la legge 104, quella sui ciechi, il collocamento obbligatorio). Una prospettiva, in sintesi, di costituzionalizzazione del diritto privato. In questo senso si è detto, in apertura, che l'amministrazione di sostegno «dà», a fronte dell'interdizione che «toglie».

            In quest'ottica l'amministrazione di sostegno si presenta quale duttile strumento da modulare caso per caso, in funzione delle reali condizioni del beneficiario, al fine di sostenere — appunto — il soggetto debole al quale l'istituto è rivolto. E l’amministratore di sostegno, lungi dall'essere assimilabile al tutore dell'interdetto o al curatore dell’inabilitato — nel quale la capacità del soggetto, per così dire, si «travasa» —, appare quale «puntello gestorio»[15] del beneficiario. Si consideri, per comprendere l'impostazione dell'istituto, che l'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 410 c.c. «deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario»: aspirazione di cui il codice civile si occupa soltanto all’art. 147, nel definire i doveri dei genitori verso i figli.

            Insomma, tornando alla distinzione tra l’interdizione ed il nuovo istituto, il giudice adito per la nomina dell'amministratore di sostegno — secondo l'efficace sintesi di un Autore — «non interviene con l'obiettivo di accertare la mancanza di capacità d'agire del beneficiario, bensì per gestirne e proteggerne gli interessi»[16]. Ed allora, mirando il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno — non già allo stabile intervento ablativo di diritti o status, ma — alla rimozione di quegli ostacoli che impediscono al beneficiario l'esercizio di propri poteri e diritti, esso appare da ascrivere alla tradizionale definizione, in senso funzionale, di giurisdizione volontaria[17]. Come è stato detto, dunque, con il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno il legislatore ha inteso prevedere un procedimento di volontaria giurisdizione «funzionale alla sola efficace gestione degli interessi del soggetto, che non mira all'accertamento di uno status quale risulterebbe complesso dalla pronuncia, in cui neppure si accerta un dovere decisorio del giudice. Invece, come è per la classica giurisdizione volontaria, che nasce indubbiamente come limite all'autonomia negoziale, con l'amministrazione di sostegno si avrà solo una gestione degli interessi del soggetto mediante l'intervento integrativo del giudice tutelare con il provvedimento volontario»[18].

            Il carattere gestorio e non ablativo dell’intervento giudiziale di nomina dell’amministratore di sostegno, sul piano della conformazione positiva dell’istituto, trova del resto duplice conferma: a) sia nell’attribuzione al giudice tutelare della competenza alla nomina, ossia ad un ufficio elettivamente impiegato dal legislatore nello svolgimento di compiti autorizzativi e di vigilanza; b) sia nella legittimazione dello stesso beneficiario ad instare per la nomina, ai sensi dell’art. 406, 1° co., c.c..

            Dopo aver poi rammentato che, secondo un’opinione comunemente accolta, la giurisdizione volontaria differisce da quella contenziosa, da un punto di vista strutturale, perché si realizza attraverso provvedimenti sempre suscettibili di modifica e di revoca e, dunque, non idonei ad acquisire autorità di cosa giudicata, occorre porre l’accento sul rilievo che il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno presenta caratteristiche tipicamente camerali che ne confermano l’appartenenza all’ambito della giurisdizione volontaria.

L'aspetto decisivo, sotto tale profilo, va ravvisato nell'inettitudine del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno a realizzare la stabilità propria del giudicato.

L'art. 413, 1° co., c.c., laddove prevede che i soggetti legittimati rivolgano istanza al giudice tutelare di revoca dell'amministrazione di sostegno quando ritengono che si siano determinati «i presupposti per la cessazione» della misura non consente di escludere che il provvedimento di revoca possa essere giustificato anche da una nuova considerazione di fatti preesistenti[19]. Soprattutto il quarto comma della stessa disposizione, il quale stabilisce che «il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea realizzare la piena tutela del beneficiario», mostra un'impostazione del tutto analoga a quella dell'art. 742 c.p.c. posto in tema di revoca dei provvedimenti camerali[20]. È del resto evidente che il parametro della «piena tutela del beneficiario» e del tutto estranea alla disciplina dell'interdizione. Ed ancora, ad inconfutabile riprova che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non è idoneo al giudicato sta l’art. 407, 4° co., c.c., secondo cui «il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno».

Né l'attitudine del provvedimento al giudicato può essere desunta dalla previsione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 720 bis, 3° co., c.p.c., contro il decreto della corte d'appello pronunciato in sede di reclamo[21]. Difatti la previsione del ricorso straordinario per cassazione, a fronte delle notazioni prima svolte, riveste un rilievo tutt'altro che decisivo, dal momento che nulla impedisce al legislatore di dotare taluni procedimenti volontari di particolari strumenti di tutela, senza che ciò ne trasformi la natura.

In definitiva, i provvedimenti che si commentano appaiono pienamente da condividere e, con essi, il principio del inapplicabilità della difesa tecnica al procedimento, di natura volontaria, di nomina dell'amministratore di sostegno.

 

Mauro Di Marzio


[1] Sulla genesi dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si veda Cendon, Le origini dell'amministrazione di sostegno, in Cendon (a cura di), Persona e danno, Milano 2004, 1393 ss.. Sull'argomento, in generale, v. Bonilini e Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova 2004; Ferrando (a cura di), L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano 2005; Patti (a cura di), L'amministrazione di sostegno, Milano 2005. Sui profili processuali v. anche Chiarloni, Prime riflessioni su alcuni aspetti della disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno, in Ferrando (a cura di), L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano 2005.

 

[2] Si vedano, ad esempio, nel codice di rito, lo stesso art. 82 c.p.c., al primo comma, laddove è stabilito che «davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516, 46»; l’art. 86 c.p.c., il quale dispone che «può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore» la parte, o la persona che la rappresenta o assiste, quando possiede il necessario titolo professionale; l’art. 417 c.p.c., il quale consente alle pubbliche amministrazioni di stare in giudizio a mezzo dei propri dipendenti nelle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 413, 5° co., c.p.c.; l’art. 736 bis c.p.c. concernente l’istanza di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Nella legislazione speciale possono menzionarsi, tra le ipotesi più note, l'art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e l’art. l'art. 35, 10° co., l. 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di convalida e diniego di convalida del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.

 

[3] Cass. 20 gennaio 1982 n. 352, inedita, ha ad esempio affermato che l'art. 82, 3° co., c.p.c., nella parte in cui, nel richiedere l'assistenza tecnica nei procedimenti davanti ai tribunali ed alle corti di appello — e quindi anche nei procedimenti camerali contenziosi — fa salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, deve essere interpretato nel senso che tale salvezza sussiste, oltre che per il caso di specifica disposizione in questo senso, anche per le ipotesi in cui, data la peculiarità delle fasi di determinati procedimenti, il dover far ricorso al patrocinio di un difensore si risolverebbe in un irreparabile danno per la parte. Tale principio — ha nell’occasione stabilito la S.C. — si applica, allo scopo di evitare il pregiudizio del genitore, spesso in difficili condizioni economiche o culturali, nella prima fase del procedimento di adattabilità, nonché nel procedimento contenzioso, che si svolge a seguito di opposizione al decreto di adattabilità. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, App. Palermo 14 giugno 1977, in Foro it., Rep., voce Adozione, n. 80. Per la sussistenza dell’onere di patrocinio nell'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adattabilità — senza che ciò escluda l’ammissibilità di ipotesi non espressamente previste dalla legge in cui le parti posano stare in giudizio personalmente — v., tuttavia, Cass. 27 maggio 1982 n. 3241, inedita; Cass. 7 ottobre 1982 n. 5138, in Foro it., 1983, I, 1346, con nota di Civinini; Cass. 23 gennaio 1985 n. 276, in Foro it., 1985, I, 2023. Altra ipotesi di difesa personale delle parti ricavata per via interpretativa è quella della domanda di ammissione al passivo ex art. 92 ss. l. fall., proponibile personalmente dal creditore (Cass. 30 gennaio 1979 n. 661, in Dir. fall., 1979, 206; Cass. 26 ottobre 1976 n. 3875, in Foro it., 1977, I, 1248, con nota di Tedeschi; Cass. 28 luglio 1972 n. 2587, in Foro it., 1973, I, 2583, con nota di Secchi Tarugi).

 

[4] Vi è, per la verità, un indirizzo giurisprudenziale che, movendo dal principio dall’esclusione dell’onere di patrocinio nei procedimenti di volontaria giurisdizione assoggettati al rito camerale — giacché in tal caso «non si tratta di un giudizio, non vi è parte in senso tecnico. C'è un cittadino che chiede un provvedimento a contenuto schiettamente amministrativo, solo soggettivamente giudiziario nel senso che per le ragioni più diverse il legislatore ha scelto di attribuire la decisione ad un giudice anziché, come sarebbe logico, ad un'autorità amministrativa» —, giunge ad affermare che identica regola deve applicarsi anche in quei casi in cui «mancando le caratteristiche tipiche della volontaria giurisdizione in senso proprio», il legislatore ha comunque «predisposto il procedimento c.d. camerale»: e ciò perché, se egli «quel modello ha adottato, pare logico che, salve le eccezioni, derivanti da norme espresse o desumibili dal particolare assetto di uno specifico procedimento camerale in relazione alla materia controversa, abbia voluto che tutte le relative regole fossero applicate, tra cui quella, ora vista, che esclude l'obbligo del ministero del difensore» (le citazioni che precedono sono tratte da Cass. 3 luglio 1987 n. 5814, in Giur. it., 1988, I, 1, 978, con nota di Mandrioli). La soluzione che precede appare condivisa, con diversi argomenti e sfumature, da parte della dottrina (tra gli altri Redenti, Diritto processuale civile, III, Milano 1957, 354; Costa, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 1959, 674; Fazzalari, Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XIX, 330; Del Conte, Pretesa necessità del patrocinio del procuratore legalmente esercente per proporre l'opposizione al decreto dichiarativo di adottabilità, in Giust. civ., 1979, I, 105; Monteleone, Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Nss. Dig. It., App., I, 1980, 986; Chiarloni, Contrasti tra diritto alla difesa e obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista, in Riv. dir. proc., 1982, 646). E non sembra dubbio che, aderendo a tale indirizzo, nessuno spazio potrebbe esservi per l’onere di patrocinio nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno. Secondo una diversa impostazione dottrinale, l’art. 82 c.p.c. trova in linea di principio applicazione, atteso il suo carattere generale, anche nei procedimenti camerali (tra gli altri Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napol, 1964, 435; Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, Milano 1971, 25; Jannuzzi, Manuale della giurisdizione volontaria, Milano 1990, 742). Vi è, poi, terzo indirizzo dottrinale, che si esaminerà più avanti, secondo cui il principio dell'onere di patrocinio trova di volta in volta applicazione secondo la sostanza dell'oggetto del procedimento.

 

[5] Trib. Padova 21 maggio 2004, in Fam. dir., 2004, 607.

 

[6] La definizione è tratta da Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996 n. 5629, in Foro it., 1996, I, 3070, con nota di Civinini, nella quale si evidenzia che la giurisdizione camerale, «sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata, sotto il profilo strutturale, dalla revocabilità e dalla modificabilità e, sotto quello funzionale, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro ... che può assicurare, da un lato, la speditezza e la concentrazione del procedimento ed essere, dall'altro, rispettosa dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia che in quanto relativa a diritti o status gode di apposite garanzie costituzionali».

 

[7] V. soprattutto Corte cost. 14 dicembre 1989 n. 543, in Foro it., 1990, I, 365 con nota di Proto Pisani; Corte cost. 23 dicembre 1989 n. 573, ibidem.

 

[8] Così Cass. 30 dicembre 1989 n. 5831, cit., che prende criticamente le distanze da Cass. 3 luglio 1987 n. 5814, cit.. La menzionata impostazione è condivisa, in dottrina, da quegli autori che escludono la sussistenza dell'onere di patrocinio per i procedimenti camerali nei quali non ha luogo contrapposizione di interessi e, al contrario, la richiedono ogni qual volta si sia in presenza di un vero e proprio «giudizio» contenzioso (così, ad esempio, D’Onofrio, Commento al nuovo codice di procedura civile, II, Torino 1957, 772; Maltese, Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico e impiego legislativo di tale modello come strumento di tutela dei diritti soggettivi, in Giur. it., 1986, IV, 127; Mandrioli, In tema di onere del patrocinio nei procedimenti camerali, in Giur. it., 1988, I, 1, 977; Maltese, I procedimenti in camera di consiglio: la disciplina in generale, in Quaderni CSM, 1999, 573 ss.). Su tali considerazioni la difesa tecnica è stata ritenuta necessaria per l’opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Cass. 27 settembre 2003 n. 14245, inedita); per il procedimento previsto dall'art. 7 l. 3 giugno 1940, n. 1078 per le controversie inerenti alla successione nel rapporto di assegnazione di terre di riforma agraria (Cass. 27 giugno 1997 n. 5770, in Giust. civ., 1998, I, 839); per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ex art. 5, 4° co., l. 13 aprile 1988, n. 117 (Cass. 30 luglio 1996 n. 6900, inedita); per il procedimento camerale previsto dagli artt. 17-19 l. 18 febbraio 1989, n. 56, istitutiva dell'albo professionale degli psicologi (Cass. 10 gennaio 1996 n. 156, in Foro it., 1996, I, 2455); per il procedimento per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio (Cass. 29 maggio 1990 n. 5026, in Dir. fam. pers., 1990, 1152; Cass. 16 maggio 1990 n. 4260, in Giust. civ., 1991, I, 111; Cass. 30 dicembre 1989 n. 5831, cit.; Cass. 24 giugno 1989 n. 3099, in Foro it., 1989, I, 2138; Cass. 2 giugno 1989 n. 2684, inedita; Cass. 30 maggio 1989 n. 2643, inedita; Cass. 18 aprile 1989 n. 1848, in Riv. not., 1990, II, 1058, con nota di Mazza; Cass. 27 febbraio 1989 n. 1066, in Giust. civ., 1989, I, 1658, con nota di Quattrini); per il procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari a favore degli arbitri di cui all'art. 814 c.p.c. (Cass. 5 agosto 1988 n. 4847, inedita).

 

[9] Ha in particolare osservato la Corte costituzionale che «l'osservanza del diritto di difesa non preclude la possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del contraddittorio». Ha aggiunto la Corte che «l'assistenza del difensore in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale non è assolutamente inderogabile, essendone possibile la disciplina in aderenza alle speciali caratteristiche del singolo atto del procedimento preso in considerazione ... Il diritto di difesa deve, quindi, ritenersi garantito da norme in virtù delle quali ... è assicurata alla parte la "possibilità" di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore» (le citazioni sono tratte da Corte cost. 10 luglio 1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, 1575. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza costituzionale si rinvia a Civinini, I procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1994, 94).

 

[10] Così, ad esempio, in tema di procedimenti di giurisdizione volontaria in materia successoria, si esclude la sussistenza dell’onere di patrocinio nella sigillazione (v. Di Marzio e Thellung de Courtelary, Volontaria giurisdizione e successione mortis causa, Padova 2000, 72), ed analoga conclusione deve raggiungersi con riguardo all’inventario, all’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, alla fissazione dei termini (su cui v. Di Marzio e Thellung de Courtelary, op. cit., nonché Di Marzio, I procedimenti di successione, Milano 2002).

 

[11] Trib. Padova 21 maggio 2004, cit., con nota adesiva di Tommaseo, Amministrazione di sostegno e difesa tecnica, in Fam. dir., 2004, 609 ss..

 

[12] Cass. 22 giugno 1994 n. 5967, inedita. La pronuncia, in particolare, osserva che il procedimento di interdizione si conclude con una pronuncia, qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato ed ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona, la cui tutela non può prescindere dal rispetto delle norme in tema di patrocinio delle parti nel giudizio, e segnatamente di quella che impone il ministero di un procuratore legalmente esercente. Si ricorderà appena — giacché la questione non è strettamente pertinente al tema in esame — che la natura volontaria ovvero contenziosa del procedimento di interdizione è oggetto di contrapposte opinioni (si rinvia, al riguardo, ai richiami contenuti in Vullo, Onere del patrocinio e procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, in corso di pubblicazione, alla nota 36).

 

[13] Nel senso dell'ammissibilità della difesa personale delle parti Chizzini, I procedimenti di istituzione e revoca dell'amministrazione di sostegno, in Bonilini e Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova 2004, 316 ss.; Danovi, Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (l. 9 gennaio 2004, n. 6), in Riv. dir. proc., 2004, 797 ss.; Calò, Amministrazione di sostegno, Milano 2004, p. 92 s.; Vullo, op. cit.. In senso opposto Tommaseo, La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno, in Patti (a cura di), L’amministrazione di sostegno, Milano 2005, 192 ss.; Id., Amministrazione di sostegno e difesa tecnica, in Fam. dir., 2004, 609 ss.; CAMPESE, L’istituzione dell’amministratore di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e di inabilitazione, in Fam. dir., 2004, 133; Dossetti, Moretti e Moretti, L'amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione, Milano, 2004, 58.

 

[14] Martinelli, Interdizione e amministrazione di sostegno, in Ferrando (a cura di), L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano 2005, 136

 

[15] Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in Ferrando (a cura di), L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano 2005, 60. L’amministratore di sostegno — osserva lo stesso Autore — «è una presenza da concepire, sulla carta, come qualcosa di non molto distante da una sorta di fratello maggiore (un po’ manager e un po’ tuttofare casalingo). Secondo qualche autore, da avvicinare alla figura infantil-natalizia dell’“angelo custode”».

 

[16] Vullo, op. cit..

 

[17] La giurisdizione volontaria, cioè, quale strumento di realizzazione di eterogenee situazioni soggettive ascrivibili alla categoria degli interessi mediante l'integrazione o la rimozione di un ostacolo alla fattispecie costitutiva, modificativa o estintiva di soggetti giuridici, di stati personali o familiari e di poteri (la definizione è di Mandrioli, Diritto processuale civile, IV, Torino 2004, 289 ss.. Per ulteriori riferimenti all’argomento si rinvia ancora a Vullo, op. cit.).

 

[18] Chizzini, I procedimenti di istituzione e revoca dell'amministrazione di sostegno, in Bonilini e Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova 2004, 317.

 

[19] Chizzini, op. cit., 321.

 

[20] Op. loc. cit.

 

[21] È questa, invece, l'opinione del Tommaseo, La disciplina, cit., 193.

 

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